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STATUTO
(testovigente)

 

Art. 1 - Costituzione e Sede
L'Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione (A.S.N.N.I.P.) costituita nel 1954, ha sede in Roma, Via Flaminia n. 160.
Art. 2 - Scopo
L'Associazione ha carattere sindacale ed ha lo scopo di rappresentare, coordinare e difendere gli interessi dei notai e degli altri titolari di pensione notarile.
A tale scopo richiamandosi alle leggi istitutive e modificative della Cassa Nazionale del Notariato, e in particolare alle disposizioni contenute nella Legge 27 Giugno 1991 n. 220:
- rappresenta i pensionati nei confronti della Cassa e, a sensi di quanto disposto dalla legge suddetta, designa i notai in pensione che ritiene idonei per la nomina nel suo Consiglio di Amministrazione;
- mantiene contatti con il Parlamento, con il Governo, con i Ministeri, con le forze politiche, con gli organi del notariato anche allo scopo di fornire agli associati tempestive informazioni;
- partecipa ai Congressi ed alle altre manifestazioni notarili con propri rappresentanti;
- assume tutte le iniziative, anche mediante ricorso alle autorità amministrative e giudiziarie, per la difesa degli interessi degli associati;
- cura i rapporti con i notai in pensione componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.

Art. 3 - Durata
L'Associazione rimane in vita finché non ne venga deliberato lo scioglimento a termine e con le modalità dell'Art. 19 del presente Statuto.
Art. 4 - Associati
Possono fare parte dell'Associazione, a loro domanda:
- i notai in pensione;
- i coniugi superstiti;
- gli altri titolari di pensione notarile;
- i notai in esercizio con non meno di venti anni di attività notarile.

Art. 5 - Doveri dell'associato
Con l'iscrizione l'Associato assume l'obbligo di versare, per l'anno in corso e per l'anno solare successivo, il contributo fissato dal Consiglio Direttivo entro il mese di set- tembre di ciascun anno. Il versamento va effettuato al momento dell'accettazione della iscrizione per l'anno in corso, e nel mese di gennaio per gli anni successivi, pre- feribilmente, per i pensionati mediante delega alla Cassa Nazionale del Notariato. Il recesso, da comunicare per iscritto entro il 30 settembre, ha effetto solo per l'anno successivo.
Art. 6 - Diritti dell'associato
L'Associato ha diritto:
- di partecipare alle assemblee dell'Associazione;
- di presentare domande, proposte ed iniziative utili all'Associazione.
- di ricevere il Notiziario organo di stampa della Associazione.

Art. 7 - Amministrazione Sono organi dell'Associazione
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea è costituita dalla totalità degli iscritti, é convocata dal Presidente dell'Associazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo, con avvisi individuali spediti, al domicilio dichiarato all'Associazione, almeno trenta giorni prima della data di convocazione, a mezzo del servizio postale.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 9
La Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di maggio di ogni anno per:
- sentire la relazione del Presidente e quelle eventuali di altri Consiglieri sull'attività dell'Associazione nell'anno precedente;
- approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, ove occorra, il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo e ratificare eventuali cooptazioni;
- dare indicazioni programmatiche al Consiglio Direttivo sull'azione di carattere generale o per specifiche materie che interessano la Categoria;
- formulare voti da sottoporre, a cura del Consiglio Direttivo, agli organi competenti;
- nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà neccessario o ne sia fatta richiesta da almeno 50 associati con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 10
Le Assemblee straordinarie, per le materie di loro competenza, in particolare modifica del presente statuto e scioglimento dell'Associazione, sono convocate ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno il venti per cento degli associati con l'indicazione delle materie da trattare; in quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro tre mesi dalla richiesta
Art. 11
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie (salvo quanto precisato all'art. 19), sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti.
Gli associati posssono farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, dal coniuge, da parenti entro il terzo grado o da altro associato anche se membro del Consiglio Direttivo. Ciascun associato poò essere portatore di un numero di deleghe non superiore a dieci.
Nelle Assemblee in cui si deliberi l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione, tale delega non può essere conferita ad altro Associato che risulti essere componente del Consiglio Direttivo uscente.
Tutti gli Associati, chiamati a votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno - sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria - potranno farlo anche a mezzo del servizio postale, avvalendosi, per la votazione, dell'apposita scheda, autenticata dal Presidente e dal Segretario, che la Segretaria dell'Associazione avrà cura di trasmettere a ciascun Associato, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il termine innanzi indicato (art. 8), al quale dovranno essere allegati le relazioni, eventuali note illustrative sugli argomenti da deliberare e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga opportuno per la migliore informazione degli Associati.
Le schede originali, recanti il voto espresso, devono pervenire alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire lo spoglio durante l'Assemblea. Le schede pervenute oltre tale termine saranno ritenute nulle e cestinate. La data di arrivo della scheda votata verrà certificata dalla Segreteria dell'Associazione con timbro datario apposto sulla busta e controfirmata.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea stessa; egli designa il Segretario che può essere persona anche estranea all'Associazione e provvede alla nomina della Commissione di Scrutinio composta di tre membri scelti fra i presenti.
Detta Commissione  provvede in aula allo scrutinio dei voti pervenuti per posta, proclamerà i risultati finali complessivi che saranno debitamente inseriti nel verbale dell'Assemblea.
Art.12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria, di cui sette scelti tra gli associati notai pensionati e due scelti fra le categorie precisate al precedente art. 4).
I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora si verifichi una vacanza, il Consiglio potrà cooptare altro Consigliere, della medesima categoria, selto tra quanti abbiano fatto conoscere, per iscritto, la loro disponibilità ad assumere l'incarico, che resterà in carica quanto vi sarebbe rimasto il sostituito.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a due riunioni consecutive é considerato dimissionario.

Art. 13
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce, nella sede dell'Associazione, almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, con avviso raccomandato spedito almeno dieci giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma almeno tre giorni prima.
Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente Onorario, e senza diritto di voto, il Direttore del Notiziario e, ove invitati, i notai in pensione Componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le cariche sono gratuite; a tutti i partecipanti alle riunioni spetta il rimborso delle spese.

Art. 14 - Poteri del Consiglio
Spetta al Consiglio:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare in ordine a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione, esclusione e riammissione degli associati;
- procedere alla riscossione dei contributi;
- deliberare spese ed acquisti;
- nominare e revocare dipendenti;
- nominare il Direttore del Notiziario, fissando il relativo compenso, e revocarlo;
- chiedere, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il riconoscimento giuridico dell'Associazione;
- designare i notai in pensione idonei per la nomina nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato; ed in altre cariche degli Organi del Notariato;
- proporre la nomina di un Presidente Onorario;
- svolgere ogni attività in difesa dell' Associazione e dei suoi diritti, deliberando, se del caso, azioni giudiziarie ed amministrative con la nomina di avvocati e procuratori, consulenti tecnici ed attuariali senza limitazione alcuna.

Art. 15 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Asssciazione sia nei confronti di persone fisiche che giuridiche, Enti, Ministeri, Autorità amministrative e giudiziarie, senza limitazione alcuna, potendo, in caso di urgenza, assumere anche i poteri del Consiglio al quale sottoporrà successivamente il suo operato per la ratifica.
Egli riferisce all'Assemblea sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'anno precedente. In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri vengono esercitati con pari facoltà dal Vice Presidente.
In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e durerà in carica fino alla scadenza del termine del mandato già conferito al Presidente cessato od impedito.
Le funzioni di Vice Presidente saranno svolte - per il periodo interinale, dal Segretario od, in alternativa, dal Tesoriere.
Per la ricostituzione numerica del Consiglio Direttivo si applicheranno le norme dettate dal precedente art. 12).

Art. 16 - Notiziario
Organo di stampa dell'Associazione è il "Notiziario" che viene pubblicato con periodicità bimestrale, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo.
Art.17 - Fondi dell'Associazione
L'Associazione provvede alle proprie necessità con i contributi annuali degli associati, contributi che saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo diversificandoli secondo la categoria degli associati.
Art.18 - Elezione di domicilio e Foro
Il domicilio degli associati é quello che risulta dalla loro domanda di iscrizione o da altra successiva comunicazione; essi riconoscono come Foro competente esclusivamente quello di Roma.
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione con la destinazione di eventuali attività residue, può essere deliberato solo dagli associati notai in pensione e notai in esercizio, mediante Assemblea straordinaria. Questa sarà valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo di detti associati ed in seconda convocazione, da tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti ed in entrambi i casi con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti notai presenti.