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Art. 1 -
Costituzione e Sede
L'Associazione Sindacale Nazionale
Notai in Pensione (A.S.N.N.I.P.) costituita nel 1954, ha sede in Roma,
Via Flaminia n. 160.
Art. 2 - Scopo
L'Associazione ha carattere
sindacale ed ha lo scopo di rappresentare, coordinare e difendere gli
interessi dei notai e degli altri titolari di pensione notarile.
A tale scopo richiamandosi alle leggi istitutive e modificative della
Cassa Nazionale del Notariato, e in particolare alle disposizioni
contenute nella Legge 27 Giugno 1991 n. 220:
- rappresenta i pensionati nei confronti della Cassa e, a sensi di
quanto disposto dalla legge suddetta, designa i notai in pensione che
ritiene idonei per la nomina nel suo Consiglio di Amministrazione;
- mantiene contatti con il Parlamento, con il Governo, con i Ministeri,
con le forze politiche, con gli organi del notariato anche allo scopo
di fornire agli associati tempestive informazioni;
- partecipa ai Congressi ed alle altre manifestazioni notarili con
propri rappresentanti;
- assume tutte le iniziative, anche mediante ricorso alle
autorità amministrative e giudiziarie, per la difesa degli
interessi degli associati;
- cura i rapporti con i notai in pensione componenti del Consiglio di
Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.
Art. 3 - Durata
L'Associazione rimane in vita
finché non ne venga deliberato lo scioglimento a termine e con
le modalità dell'Art. 19 del presente Statuto.
Art. 4 - Associati
Possono fare parte
dell'Associazione, a loro domanda:
- i notai in pensione;
- i coniugi superstiti;
- gli altri titolari di pensione notarile;
- i notai in esercizio con non meno di venti anni di attività
notarile.
Art. 5 - Doveri dell'associato
Con l'iscrizione l'Associato assume
l'obbligo di versare, per l'anno in corso e per l'anno solare
successivo, il contributo fissato dal Consiglio Direttivo entro il mese
di set- tembre di ciascun anno. Il versamento va effettuato al momento
dell'accettazione della iscrizione per l'anno in corso, e nel mese di
gennaio per gli anni successivi, pre- feribilmente, per i pensionati
mediante delega alla Cassa Nazionale del Notariato. Il recesso, da
comunicare per iscritto entro il 30 settembre, ha effetto solo per
l'anno successivo.
Art. 6 - Diritti dell'associato
L'Associato ha diritto:
- di partecipare alle assemblee dell'Associazione;
- di presentare domande, proposte ed iniziative utili all'Associazione.
- di ricevere il Notiziario organo di stampa della Associazione.
Art. 7 - Amministrazione Sono organi
dell'Associazione
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 8 - Assemblea
L'Assemblea è costituita
dalla totalità degli iscritti, é convocata dal Presidente
dell'Associazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno
predisposto dal Consiglio Direttivo, con avvisi individuali spediti, al
domicilio dichiarato all'Associazione, almeno trenta giorni prima della
data di convocazione, a mezzo del servizio postale.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Art. 9
La Assemblea ordinaria è
convocata entro il mese di maggio di ogni anno per:
- sentire la relazione del Presidente e quelle eventuali di altri
Consiglieri sull'attività dell'Associazione nell'anno precedente;
- approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, ove occorra,
il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo e ratificare eventuali
cooptazioni;
- dare indicazioni programmatiche al Consiglio Direttivo sull'azione di
carattere generale o per specifiche materie che interessano la
Categoria;
- formulare voti da sottoporre, a cura del Consiglio Direttivo, agli
organi competenti;
- nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario
dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo riterrà neccessario o ne sia fatta
richiesta da almeno 50 associati con l'indicazione degli argomenti da
trattare.
Art. 10
Le Assemblee straordinarie, per le
materie di loro competenza, in particolare modifica del presente
statuto e scioglimento dell'Associazione, sono convocate ogniqualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta
da almeno il venti per cento degli associati con l'indicazione delle
materie da trattare; in quest'ultimo caso la convocazione deve aver
luogo entro tre mesi dalla richiesta
Art. 11
Le assemblee, sia ordinarie che
straordinarie (salvo quanto precisato all'art. 19), sono valide in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza
degli iscritti; in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella
fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti.
Gli associati posssono farsi rappresentare in assemblea, con delega
scritta, dal coniuge, da parenti entro il terzo grado o da altro
associato anche se membro del Consiglio Direttivo. Ciascun associato
poò essere portatore di un numero di deleghe non superiore a
dieci.
Nelle Assemblee in cui si deliberi l'elezione del nuovo Consiglio
Direttivo dell'Associazione, tale delega non può essere
conferita ad altro Associato che risulti essere componente del
Consiglio Direttivo uscente.
Tutti gli Associati, chiamati a votare sugli argomenti posti all'ordine
del giorno - sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria - potranno
farlo anche a mezzo del servizio postale, avvalendosi, per la
votazione, dell'apposita scheda, autenticata dal Presidente e dal
Segretario, che la Segretaria dell'Associazione avrà cura di
trasmettere a ciascun Associato, unitamente all'avviso di convocazione
dell'Assemblea, entro il termine innanzi indicato (art. 8), al quale
dovranno essere allegati le relazioni, eventuali note illustrative
sugli argomenti da deliberare e quant'altro il Consiglio Direttivo
ritenga opportuno per la migliore informazione degli Associati.
Le schede originali, recanti il voto espresso, devono pervenire alla
Segreteria dell'Associazione entro e non oltre il terzo giorno
antecedente la data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire lo
spoglio durante l'Assemblea. Le schede pervenute oltre tale termine
saranno ritenute nulle e cestinate. La data di arrivo della scheda
votata verrà certificata dalla Segreteria dell'Associazione con
timbro datario apposto sulla busta e controfirmata.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,
salva diversa deliberazione dell'Assemblea stessa; egli designa il
Segretario che può essere persona anche estranea
all'Associazione e provvede alla nomina della Commissione di Scrutinio
composta di tre membri scelti fra i presenti.
Detta Commissione provvede in aula allo scrutinio dei voti
pervenuti per posta, proclamerà i risultati finali complessivi
che saranno debitamente inseriti nel verbale dell'Assemblea.
Art.12 - Consiglio
Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti
dall'Assemblea ordinaria, di cui sette scelti tra gli associati notai
pensionati e due scelti fra le categorie precisate al precedente art.
4).
I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora si verifichi una vacanza, il Consiglio potrà cooptare
altro Consigliere, della medesima categoria, selto tra quanti abbiano
fatto conoscere, per iscritto, la loro disponibilità ad assumere
l'incarico, che resterà in carica quanto vi sarebbe rimasto il
sostituito.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a due
riunioni consecutive é considerato dimissionario.
Art. 13
Il Consiglio elegge nel proprio seno
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce, nella sede dell'Associazione, almeno tre
volte l'anno su convocazione del Presidente, con avviso raccomandato
spedito almeno dieci giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma
almeno tre giorni prima.
Alle riunioni del Consiglio partecipano il Presidente Onorario, e senza
diritto di voto, il Direttore del Notiziario e, ove invitati, i notai
in pensione Componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa
Nazionale del Notariato.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza
della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Le cariche sono gratuite; a tutti i partecipanti alle
riunioni spetta il rimborso delle spese.
Art. 14 - Poteri del Consiglio
Spetta al Consiglio:
- dare esecuzione alle delibere
dell'Assemblea;
- deliberare in ordine a tutte le iniziative ed attività
dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione, esclusione e riammissione degli associati;
- procedere alla riscossione dei contributi;
- deliberare spese ed acquisti;
- nominare e revocare dipendenti;
- nominare il Direttore del Notiziario, fissando il relativo compenso,
e revocarlo;
- chiedere, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, il
riconoscimento giuridico dell'Associazione;
- designare i notai in pensione idonei per la nomina nel Consiglio di
Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato; ed in altre
cariche degli Organi del Notariato;
- proporre la nomina di un Presidente Onorario;
- svolgere ogni attività in difesa dell' Associazione e dei suoi
diritti, deliberando, se del caso, azioni giudiziarie ed amministrative
con la nomina di avvocati e procuratori, consulenti tecnici ed
attuariali senza limitazione alcuna.
Art. 15 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'Asssciazione sia nei confronti di persone fisiche che
giuridiche, Enti, Ministeri, Autorità amministrative e
giudiziarie, senza limitazione alcuna, potendo, in caso di urgenza,
assumere anche i poteri del Consiglio al quale sottoporrà
successivamente il suo operato per la ratifica.
Egli riferisce all'Assemblea sull'attività svolta dal Consiglio
Direttivo nell'anno precedente. In assenza o impedimento del Presidente
i suoi poteri vengono esercitati con pari facoltà dal Vice
Presidente.
In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne
assumerà le funzioni e durerà in carica fino alla
scadenza del termine del mandato già conferito al Presidente
cessato od impedito.
Le funzioni di Vice Presidente saranno svolte - per il periodo interinale, dal Segretario od, in alternativa, dal Tesoriere.
Per la ricostituzione numerica del
Consiglio Direttivo si applicheranno
le norme dettate dal precedente art. 12).
Art. 16 - Notiziario
Organo di stampa dell'Associazione
è il "Notiziario" che viene pubblicato con periodicità
bimestrale, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo.
Art.17 - Fondi dell'Associazione
L'Associazione provvede alle proprie
necessità con i contributi annuali degli associati, contributi
che saranno stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo
diversificandoli secondo la categoria degli associati.
Art.18 - Elezione di domicilio e Foro
Il domicilio degli associati
é quello che risulta dalla loro domanda di iscrizione o da altra
successiva comunicazione; essi riconoscono come Foro competente
esclusivamente quello di Roma.
Art. 19 - Scioglimento
dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione
con la destinazione di eventuali attività residue, può
essere deliberato solo dagli associati notai in pensione e notai in
esercizio, mediante Assemblea straordinaria. Questa sarà valida
in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di
almeno un terzo di detti associati ed in seconda convocazione, da
tenersi lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei
presenti ed in entrambi i casi con voto favorevole di almeno due terzi
dei votanti notai presenti.
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