Brevi notazioni alle norme riguardanti il Notariato nella Legge di Bilancio 2018

Dopo tanta legislazione, negli ultimi tempi, negativa per il Notariato, la Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), al comma 495 dell’art. 1, contiene finalmente disposizioni positive che forse rappresentano l’auspicato inizio di un revirement politico nella materia.

Già avevo sottolineato (pagine 11-12 del n. 4/2017 di questo periodico) che, a mio avviso, le nuove norme contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n.124/2017), in tema di Notariato, rivelavano una profonda irragionevolezza con un uso distorto della discrezionalità legislativa. Sicché ne avevo auspicato un’interpretazione costituzionalmente orientata in relazione ai criteri stabiliti per fissare il numero e la residenza dei notai, suggerendo, nel superare il tenore letterale delle stesse, di tenere nella massima considerazione la continua diminuzione delle esclusive notarili, il volume dei traffici giuridici e commerciali nei Comuni in predicato per la variazione di posti di notaio e quindi, nel valutare l’effettiva domanda del servizio notarile da parte della popolazione, aumentare o anche diminuire il numero di abitanti rispetto a quello di 5.000, previsto indicativamente dalla predetta nuova legge.

Ora la lettera a) di detto comma 495 stabilisce chiaramente che, nel determinare il numero e la residenza dei notai, si deve anche tenere conto “della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.” Pertanto, se sussista una diminuzione degli atti notarili anche con riferimento alla tipologia – e conseguentemente al valore – degli stessi, i posti di notaio potranno essere anche diminuiti. In tal modo si realizza anche lo scopo “di mantenere l’equilibrio previdenziale dell’ente Cassa Nazionale del Notariato”, come precisato nelle premesse del ripetuto comma 495.

Sorvolando sulle altre disposizioni contenenti modificazioni sostanzialmente positive nei rapporti tra notai e Archivi Notarili e nell’organizzazione di questi ultimi, nonché in materia di concorso e pratica notarili, la lettera c) del più volte menzionato comma 495 contiene un principio fondamentale nei rapporti tra Antitrust e Notariato stabilendo implicitamente che quest’ultimo non può essere sottoposto sic et simpliciter alle regole del mercato e della libera concorrenza. Difatti detta lettera c) dispone che “all’art. 9-ter (della Legge Notarile, n.d.r.) è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Agli atti funzionali al proponimento del procedimento disciplinare si applica l’art.8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.287.”

A questo punto, per comprendere il significato del riconoscimento legislativo della natura giuridica dell’attività notarile, occorre riportare quanto recitano le norme richiamate.

L’art. 93-ter, per completare quanto stabilito dall’art. 93-bis sui poteri di vigilanza dei Consigli Notarili nei confronti dei notai iscritti ai Collegi, dispone:
“Se viene rilevata l’inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio Notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 153…”

Mentre l’art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.287 (contenente norme per la tutela della concorrenza e del mercato) stabilisce che “Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati.”

Di conseguenza vi è, nella normativa sopra riportata, l’implicito riconoscimento dell’attività notarile, anche se con riferimento agli “atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare”, come attività sottratta alle regole del mercato e della concorrenza. Si tratta finalmente di una grande porta aperta alla palese e definitiva esclusione della funzione notarile da dette regole.

Particolare menzione merita, infine, il comma 25 della sopra menzionata legge di bilancio 2018, perché restituisce ai notai la competenza esclusiva in materia di fusioni, trasformazioni, scissioni societarie e di contratti che hanno per oggetto il trasferimento o il godimento di aziende, competenza che il collegato fiscale alla legge di bilancio (D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n.172/2017) aveva sconsideratamente resa concorrente.

Sicché, in relazione a tutto ciò, non si può non rilevare che il legislatore, melius re perpensa, sia tornato a riconoscere l’insostituibilità del Notaio come garante della legalità negoziale essendo titolare di un pubblico ufficio imparziale e diretto alla prevenzione delle liti e quindi parallelo a quello del Magistrato, come tale non assoggettabile alle regole gerarchiche e a quelle del mercato e della libera concorrenza.

Pubblico ufficio il cui esercizio è espletato nella forma di libera professione al solo scopo di assicurarne l’indipendenza e la terzietà.

Renato Campo

Notaio in pensione

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