Assegno di integrazione

Con delibera del 3 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato ha stabilito in € 29.360,03 il massimale per la concessione dell’assegno di integrazione relativo ai repertori dell’anno 2019.

L’assegno di integrazione rappresenta la prestazione che di fatto ha determinato l’istituzione della Cassa Nazionale del Notariato ed ha costituito il primo atto di solidarietà della classe notarile. Nel corso degli anni ha subito notevoli e significative modifiche fermo restando, però, il suo scopo primario che consiste in un intervento diretto ad integrare gli onorari del Notaio fino alla concorrenza di una quota dell’onorario medio nazionale, determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti fissati dall’art. 4 n. 2 del Regolamento per l’Attività di Previdenza e Solidarietà (minimo 20% – massimo 40% dell’onorario medio nazionale).

Il notaio che intenda chiedere l’assegno di integrazione deve dimostrare di avere fissato la propria residenza anagrafica in un comune del distretto di appartenenza per il periodo di riferimento, di avere un reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposte) nell’anno di riferimento che, sommato a quello soggetto a ritenuta alla fonte, a cedolare secca e ad imposta sostitutiva, non superi il doppio del suddetto onorario di repertorio medio nazionale, di aver prestato assidua assistenza alla sede così da essere oggettivamente rispondente alle esigenze del servizio notarile e della produttività professionale, indipendentemente dall’assistenza minima stabilita dalla legge, di disporre di un ufficio idoneo all’esercizio delle sue funzioni, così da assicurare il ricevimento degli atti in adeguate condizioni di riservatezza e decoro e la sicurezza della custodia degli atti e repertori.

Il notaio che abbia percepito l’assegno di integrazione per cinque anni (anche non consecutivi) e non consegue onorari repertoriali pari almeno al 15% dell’onorario repertoriale medio del distretto di appartenenza, perde il diritto all’assegno, salvo che non provi che il fatto derivi da cause obiettive o eccezionali e dopo dieci anni anche non consecutivi di percezione dell’assegno, il notaio perde il diritto all’integrazione, salvo che non provi che il mancato conseguimento di onorari pari alla quota dell’onorario medio nazionale, è causata da circostanze obiettive od eccezionali.

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