Brevi spunti in tema di minima redditività delle sedi notarili

Il disegno di legge annuale per la concorrenza ed il mercato (art. 27) prevede l’abolizione del parametro della minima produttività delle sedi notarili, nella determinazione della tabella relativa (art. 4 della Legge 16-2-1913 n. 89 – Ordinamento del notariato).

Questa norma è passata indenne al vaglio delle commissioni riunite VI e X ed è, quindi da ritenersi un dato acquisito perciò quanto segue ha valore puramente accademico.

Tuttavia una riflessione sull’argomento, forse, può essere svolta.

Il notaio è un soggetto che viene investito dallo Stato dell’esercizio di una funzione pubblica, che consiste nell’applicazione del diritto (come il magistrato), con la differenza che il notaio opera nella fase fisiologica dei rapporti giuridici, il magistrato in quella patologica.

Ciò avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale (come quello di accesso alla magistratura) gestito dal Ministero della Giustizia, come quello, e di quello non meno impegnativo.

La funzione pubblica esercitata dal notaio è incompatibile con qualsiasi altra attività remunerata, ad eccezione dell’insegnamento (così come quella esercitata dal magistrato).

Fin qui le analogie. Ma nell’esercizio della funzione esistono nette differenze.

Al magistrato, vincitore di concorso, lo Stato garantisce uno stipendio, una progressione di carriera sulla base della sola anzianità, ferie retribuite ogni anno, inoltre gli fornisce l’ufficio, il personale di supporto, i mezzi tecnici, hardware e software, necessari.

Per il notariato il legislatore ha previsto l’esercizio della funzione in regime di libera professione, per dichiarate esigenge di compatibilità del bilancio. 1

Perciò il notaio, una volta superato il concorso, deve arrangiarsi da solo, procurarsi a proprie spese tutto ciò che al magistrato viene fornito a spese della fiscalità generale.

Il legislatore avrebbe potuto operare una scelta analoga a quella effettuata per la magistratura.

Ma questa avrebbe accollato allo Stato ogni costo di organizzazione del servizio (apprestamento di adeguati uffici, assunzione di personale di supporto, stipendi per questo e per il titolare della pubblica funzione, oneri previdenziali relativi, turnazione per ferie, acquisto degli strumenti necessari (hardware e software) oltre alla limitazione degli orari di funzionamento degli uffici o, in alternativa, al pagamento degli straordinari).

Perché, dunque, trovare scandaloso che lo Stato si sia preoccupato di fornire anche al notaio la possibilità di un reddito decoroso? 50.000 € sono molto meno, credo, dello stipendio di un magistrato ed, oltre tutto, non sono garantiti, occorre darsi da fare per acquisirli, perché il reddito collegato alla sede dall’abroganda norma dell’art. 4 L. N. non costituisce una garanzia, nemmeno una probabilità, ma solo una possibilità.

Il voler parametrare la tabella notarile al solo numero degli abitanti, non ha molto senso, tenuto conto della diversa distribuzione del reddito pro capite nella varie zone del paese, cosa che non è sfuggita all’esperienza sindacale del presidente della decima Commissione parlamentare “Attività produttive” e che l’A.S.N.N.I.P. ha, anche di recente, evidenziato.

E’ fresco di stampa il rapporto annuale Svimez che traccia un quadro apocalittico della situazione economica e sociale del Mezzogiorno d’Italia.

Secondo questo rapporto:

  •  il sud d’Italia è cresciuto meno della Grecia;
  •  il Pil è diminuitto dell’1,3% (Comunicato stampa Svimez)
  •  in quelle regioni, una persona su tre è a rischio di povertà;
  •  per il sud c’è rischio di sottosviluppo permanente;
  •  i consumi delle famiglie meridionali sono crollati quasi del 13% (Comunicato stampa Svimez) e gli investimenti nell’industria in senso stretto addirittura del 59,3% (Comunicato stampa Svimez);
  •  in termini di pil pro capite, il Mezzogiorno nel 2014 è sceso al 53,7% del valore nazionale; un risultato mai registrato dal 2000 in poi”;
  •  in valori assoluti, a livello nazionale, il Pil è stato di 26.585 €, ma nel centro nord si è collocato sui 31.586 €, nel Mezzogiorno ha raggiunto appena i 16.976 € (Comunicato stampa Svimez);
  •  nel 2014 la regione più ricca è stato il Trentino Alto Adige, con 37.665 €, seguito dalle Valle d’Aosta (36.183), dalla Lombardia (35.770), l’Emilia Romagna (33.107) e il Lazio (30.750).
  •  nel Mezzogiorno la regione con il Pil pro capite più elevato è stata l’Abruzzo (22.927 euro); seguono la Sardegna (18.808), la Basilicata (18.230), il Molise (18.222), la Puglia (16.366), la Campania (16.335), la Sicilia (16.283).
  • la regione più povera è la Calabria, con 15.807 euro.
  • Il divario tra la regione più ricca, il Trentino Alto Adige, e la più povera, la Calabria, è stato nel 2014 pari a quasi 22mila euro (Comunicato stampa Svimez). Vedi anche Schede regionali

La rinunzia al parametro reddituale nella definizione della tabella delle sedi notarili, rischia di creare da un lato sedi improduttive, dall’altro sedi opulente, aggravando la già attuale concentrazione del “pil notarile” in poche mani, causa non ultima, forse, delle nostre recenti preoccupazioni e della scarsa simpatia di cui il notariato gode.

Per compensare questa eliminazione si tende ad ampliare la zona di lecita attività del notaio estendendo la sua competenza territoriale.

Con questo sistema però si rischia di attirare il professionista fuori della sua sede, e questo equivarrebbe a consentire al maresciallo dei carabinieri di poter scegliere di lavorare buona parte della settimana lontano dalla stazione di sua competenza.

Il criterio che tenga conto dell’interesse pubblico (capillarità della distribuzione territoriale) ma anche del diritto alla retribuzione dì un soggetto al quale, a seguito di un rigidissimo concorso, viene affidata una pubblica funzione (criterio della redditività della sede) appare più equo dal punto di vista del professionista, e più idoneo a garantire che tutti i cittadini abbiano il più facile accesso all’utilizzazione della funzione pubblica da questo esercitata.

Poi l’entità della redditività minima può essere discussa.


1) Vedi il Progetto Fani del dicembre 1910 in G. GIANFELICE – D. TRECCO, “L’ordinamento del notariato italiano nelle leggi costitutive dal 1874 al 1954”

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