Il testo presentato alla Camera dei Deputati

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: il testo presentato alla Camera dei deputati. La sezione relativa al Notariato, con la relativa relazione. In calceย l’iter parlamentare.

ART. 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato).

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allโ€™articolo 4, comma 1:

1) la parola: ยซ corrispondano ยป รจ sostituita dalla seguente: ยซ corrisponda ยป;

2) le parole: ยซ ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali ยป sono soppresse;

b) allโ€™articolo 26, secondo comma, le parole: ยซ in tutto il territorio del distretto della Corte dโ€™Appello in cui trovasi la sua sede notarile ยป sono sostituite dalle seguenti: ยซ in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte dโ€™appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piรน regioni ยป;

c) allโ€™articolo 27, il secondo comma รจ sostituito dal seguente:

ยซ Egli non puรฒ esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dellโ€™articolo 26 ยป;

d) allโ€™articolo 147, comma 1, la lettera c) รจ sostituita dalla seguente: ยซ c) si serve dellโ€™opera di procacciatori di clienti o di pubblicitร  non conforme ai princรฌpi stabiliti dallโ€™articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ยป.

ART. 28.

(Semplificazione del passaggio di proprietร  di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dallโ€™articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative allโ€™imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, รจ necessaria lโ€™autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puรฒ essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nellโ€™atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la rascrizione, ai sensi dellโ€™articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonchรฉ le comunicazioni dellโ€™avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonchรฉ alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalitร  telematiche. Ai fini dellโ€™applicazione dellโ€™imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dellโ€™Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalitร  di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

ART. 29.

(Modifiche alla disciplina della societร  a responsabilitร  limitata semplificata).

1. Allโ€™articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: ยซ deve essere redatto per atto pubblicoยป sono inserite le seguenti: ยซ o per scrittura privata ยป;

b) รจ aggiunto, in fine, il seguente comma:

ยซ Se lโ€™atto costitutivo รจ redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso lโ€™ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione รจ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dallโ€™articolo 2329, numero 3) ยป.

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di societร  a responsabilitร  limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalitร  di cui allโ€™articolo 36, comma 1-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga allโ€™articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dellโ€™articolo 25 del codice dellโ€™amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga allโ€™articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e allโ€™articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono lโ€™obbligo dellโ€™atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle societร  semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dellโ€™articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato puรฒ avvalersi dellโ€™assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza allโ€™esecuzione dellโ€™adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. Lโ€™atto di rappresentanza di cui al comma 3 puรฒ essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano lโ€™adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere lโ€™accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di societร , associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta allโ€™attivitร  commerciale e da tutti i soggetti individuati dallโ€™articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dallโ€™articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nellโ€™ambito territoriale per il quale lโ€™agenzia ha ottenuto lโ€™accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dellโ€™articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dellโ€™agenzia per le imprese rilasciano lโ€™atto di rappresentanza in forma olografa e lโ€™atto รจ conservato dallโ€™agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che lโ€™adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dellโ€™articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio allโ€™esecuzione dellโ€™adempimento stesso. Lโ€™atto di conferimento di rappresentanza รจ trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dellโ€™articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalitร  di cui allโ€™articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti lโ€™imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dellโ€™applicazione dellโ€™imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dellโ€™Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalitร  di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. Allโ€™attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nellโ€™ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31.

(Svolgimento di attivitร  professionali in forma associata).

1. In applicazione dellโ€™articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e societร  di ingegneria, costituite in forma di societร  di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di societร  cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

2. Il comma 2 dellโ€™articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, รจ abrogato.


ย Relazione al disegno di legge (per la parte che ci interessa)

Con lโ€™articolo 27, al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, รจ modificato lโ€™articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla quantitร  degli affari e alla garanzia di ยซ un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali ยป.

Ulteriori misure per lโ€™aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dellโ€™articolo 27 in esame, entrambe finalizzate ad ampliare il bacino di riferimento (a livello regionale) per la stipulazione degli atti da parte del singolo notaio. In tal modo si favorisce la mobilitร  della domanda di servizi notarili; la finalitร  di favorire lโ€™offerta di servizi notarili รจ perseguita dalle disposizioni di cui alla lettera d), che allineano le norme sulla pubblicitร  dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni.

Con lโ€™articolo 28 si prevede una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro (nonchรฉ per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali lโ€™atto scritto puรฒ vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purchรฉ muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia posta a 100.000 euro fa riferimento a una parte consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalitร , anche per non aggravare lโ€™onere assicurativo comunque ricadente sui professionisti che possono intervenire in alternativa al notaio.

Il risultato รจ quindi di grande beneficio per il consumatore, in termini sia di riduzione dei costi, sia di libertร  di scelta del professionista.

Con lโ€™articolo 29, in continuitร  con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalitร  di costituzione della societร  a responsabilitร  limitata (SRL) semplificata, si prosegue nella strada della semplificazione, permettendo โ€“ a scelta dei soggetti che procedono alla costituzione โ€“ di utilizzare la scrittura privata, fermo restando lโ€™obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

Lโ€™articolo 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilitร , ulteriore rispetto allโ€™atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dellโ€™atto firmato con modalitร  digitali, conformemente a quanto previsto dal codice dellโ€™amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzando modelli standard predisposti dal Ministro dello sviluppo economico.

Lโ€™assistenza alla stipulazione dellโ€™atto puรฒ essere fornita da unโ€™ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purchรฉ risultino a tal fine accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vengono quindi dettati i requisiti per i soggetti interessati allโ€™accreditamento di cui al comma 4. La medesima semplificazione รจ estesa ai contratti stipulati dalle parti senza lโ€™assistenza di un intermediario e agli atti di costituzione di diritti parziali sulle quote sociali di societร  a responsabilitร  limitata di cui allo stesso articolo.

Lโ€™articolo 31 chiarisce la validitร , ai sensi dellโ€™articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati, dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da societร  di ingegneria aventi le forme della societร  di capitali.

Lo stesso articolo abroga il comma 2 del citato articolo 24 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dellโ€™abrogazione espressa del divieto di svolgere attivitร  professionali in forma associata contenuto nellโ€™articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.


ย Relazione tecnica

CAPO VII

SERVIZI PROFESSIONALI

Dallโ€™attuazione degli articoli 26, 27, 29 e 31 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 28.

Viene prevista una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative allโ€™imposta di registro, inferiore a 100.000 euro (nonchรฉ per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali lโ€™atto scritto puรฒ vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio, purchรฉ muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercato immobiliare, che puรฒ essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonchรฉ le donazioni e lโ€™accensione di mutui ipotecari.

Dal punto di vista finanziario รจ presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso lโ€™applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sullโ€™ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di dati analitici specifici, รจ possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso lโ€™analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 315 milioni di euro per lโ€™anno 2015 (capitolo 133 ยซ Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionale del notariato ยป, cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162 ยซ Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato ยป), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288 milioni di euro.

Ciรฒ posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dellโ€™8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro allโ€™anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenuto anche conto che per lโ€™esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi รจ un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74 euro.

Il comma 2, inoltre, specifica che le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, pertanto con effetti di sostanziale neutralitร  finanziaria.

Infine il comma 3, a tutela degli interessi dellโ€™erario โ€“ similmente a quanto avviene in caso di atti redatti da notai o da altri pubblici ufficiali โ€“, dispone la responsabilitร  solidale degli avvocati in relazione alla liquidazione e al pagamento delle imposte inerenti agli atti da essi redatti.

Per tutto quanto esposto lโ€™articolo 28 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 30.

Comma 1. Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di societร  a responsabilitร  limitata e la costituzione di diritti parziali sulle stesse possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei citati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione dei suddetti modelli standard costituisce attivitร  istituzionale delle amministrazioni interessate e in tal senso il comma 8 reca lโ€™apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi 2 e 3. Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono lโ€™obbligo dellโ€™atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere di rappresentanza allโ€™adempimento attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attivitร  istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso il comma 8 reca lโ€™apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi da 4 a 6. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 7. Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dellโ€™Agenzia delle entrate per lโ€™autoliquidazione dellโ€™imposta di registro e per la forfettizzazione dellโ€™imposta di bollo. Inoltre, a tutela dellโ€™interesse dellโ€™erario, ai fini dellโ€™applicazione dellโ€™imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. La norma, di conseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica.

ย 


ย 

Iter parlamentare

Commissione Bilancio e Tesoro del 28 aprile 2015

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attivitร  produttive, commercio e turismo del 6 maggio 2015

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attivitร  produttive) – 7 luglio 2015

Commissioni Riunite VI (Finanze) e X (Attivitร  produttive) – 9 luglio 2015


ย 

Torna suย 

ย 

Print Friendly, PDF & Email