Il testo presentato alla Camera dei Deputati

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: il testo presentato alla Camera dei deputati. La sezione relativa al Notariato, con la relativa relazione. In calce l’iter parlamentare.

ART. 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato).

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1:

1) la parola: « corrispondano » è sostituita dalla seguente: « corrisponda »;

2) le parole: « ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali » sono soppresse;

b) all’articolo 26, secondo comma, le parole: « in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sua sede notarile » sono sostituite dalle seguenti: « in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d’appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni »;

c) all’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell’articolo 26 »;

d) all’articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ».

ART. 28.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la rascrizione, ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

ART. 29.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata).

1. All’articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: « deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: « o per scrittura privata »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329, numero 3) ».

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti).

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell’articolo 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all’articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell’assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all’esecuzione dell’adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. L’atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l’adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l’accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell’ambito territoriale per il quale l’agenzia ha ottenuto l’accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell’agenzia per le imprese rilasciano l’atto di rappresentanza in forma olografa e l’atto è conservato dall’agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l’adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all’esecuzione dell’adempimento stesso. L’atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 31.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata).

1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 266 del 1997 tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.

2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.


 Relazione al disegno di legge (per la parte che ci interessa)

Con l’articolo 27, al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, è modificato l’articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla quantità degli affari e alla garanzia di « un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali ».

Ulteriori misure per l’aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 27 in esame, entrambe finalizzate ad ampliare il bacino di riferimento (a livello regionale) per la stipulazione degli atti da parte del singolo notaio. In tal modo si favorisce la mobilità della domanda di servizi notarili; la finalità di favorire l’offerta di servizi notarili è perseguita dalle disposizioni di cui alla lettera d), che allineano le norme sulla pubblicità dei compensi notarili a quanto previsto per le altre professioni.

Con l’articolo 28 si prevede una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l’atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia posta a 100.000 euro fa riferimento a una parte consistente del mercato immobiliare, senza tuttavia riferirsi alla sua globalità, anche per non aggravare l’onere assicurativo comunque ricadente sui professionisti che possono intervenire in alternativa al notaio.

Il risultato è quindi di grande beneficio per il consumatore, in termini sia di riduzione dei costi, sia di libertà di scelta del professionista.

Con l’articolo 29, in continuità con le innovazioni normative che hanno introdotto e poi modificato le modalità di costituzione della società a responsabilità limitata (SRL) semplificata, si prosegue nella strada della semplificazione, permettendo – a scelta dei soggetti che procedono alla costituzione – di utilizzare la scrittura privata, fermo restando l’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese.

L’articolo 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilità, ulteriore rispetto all’atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dell’atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzando modelli standard predisposti dal Ministro dello sviluppo economico.

L’assistenza alla stipulazione dell’atto può essere fornita da un’ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purché risultino a tal fine accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vengono quindi dettati i requisiti per i soggetti interessati all’accreditamento di cui al comma 4. La medesima semplificazione è estesa ai contratti stipulati dalle parti senza l’assistenza di un intermediario e agli atti di costituzione di diritti parziali sulle quote sociali di società a responsabilità limitata di cui allo stesso articolo.

L’articolo 31 chiarisce la validità, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nei rapporti interprivati, dei rapporti giuridici relativi a commesse ricevute da società di ingegneria aventi le forme della società di capitali.

Lo stesso articolo abroga il comma 2 del citato articolo 24 che, prevedendo un apposito regolamento (mai emanato), aveva fatto dubitare degli effetti dell’abrogazione espressa del divieto di svolgere attività professionali in forma associata contenuto nell’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.


 Relazione tecnica

CAPO VII

SERVIZI PROFESSIONALI

Dall’attuazione degli articoli 26, 27, 29 e 31 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 28.

Viene prevista una disciplina speciale per le compravendite immobiliari relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, inferiore a 100.000 euro (nonché per la donazione, la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni), per i quali l’atto scritto può vedere autenticate le relative sottoscrizioni anche da parte di avvocati abilitati al patrocinio, purché muniti di copertura assicurativa almeno pari al valore del bene oggetto del contratto.

La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercato immobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonché le donazioni e l’accensione di mutui ipotecari.

Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l’applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sull’ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso l’analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 315 milioni di euro per l’anno 2015 (capitolo 133 « Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionale del notariato », cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162 « Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato »), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288 milioni di euro.

Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dell’8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro all’anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenuto anche conto che per l’esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74 euro.

Il comma 2, inoltre, specifica che le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, pertanto con effetti di sostanziale neutralità finanziaria.

Infine il comma 3, a tutela degli interessi dell’erario – similmente a quanto avviene in caso di atti redatti da notai o da altri pubblici ufficiali –, dispone la responsabilità solidale degli avvocati in relazione alla liquidazione e al pagamento delle imposte inerenti agli atti da essi redatti.

Per tutto quanto esposto l’articolo 28 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 30.

Comma 1. Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e la costituzione di diritti parziali sulle stesse possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei citati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione dei suddetti modelli standard costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate e in tal senso il comma 8 reca l’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi 2 e 3. Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere di rappresentanza all’adempimento attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso il comma 8 reca l’apposita clausola di invarianza finanziaria.

Commi da 4 a 6. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 7. Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per l’autoliquidazione dell’imposta di registro e per la forfettizzazione dell’imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell’interesse dell’erario, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. La norma, di conseguenza, non comporta effetti per la finanza pubblica.

 


 

Iter parlamentare

Commissione Bilancio e Tesoro del 28 aprile 2015

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo del 6 maggio 2015

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) – 7 luglio 2015

Commissioni Riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) – 9 luglio 2015


 

Torna su 

 

Print Friendly, PDF & Email