Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: la sezione che riguarda il notariato. Versione del 20 febbraio 2015.

Articolo 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allโ€™articolo 4, comma 1, le parole ยซed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertorialiยป sono soppresse;

b) allโ€™articolo 26, comma 2, le parole: ยซin tutto il territorio del distretto della Corte dโ€™Appello in cui trovarsi la sua sede notarileยป sono sostituite dalle seguenti: ยซin tutto il territorio della Regione in cui trovasi la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte dโ€™Appello in cui trovasi la sede, se tale distretto comprende piรน regioniยป;

c) il comma 2 dellโ€™articolo 27 รจ sostituito dal seguente: ยซEgli non puรฒ esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dellโ€™articolo 26.ยป.

d) allโ€™articolo 147, comma 1, la lettera c) รจ sostituita dalla seguente: ยซc) si serve dellโ€™opera di procacciatori di clienti o di pubblicitร  non conforme ai principi di cui allโ€™articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137ยป. 16

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Articolo 28.

(Accesso al notariato)

1. Allโ€™articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: โ€œtenendo anche conto del fabbisogno di professionalitร  del sistema sociale e produttivoโ€ sono soppresse.

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Articolo 29.

(Semplificazione del passaggio di proprietร  di beni immobili ad uso non abitativo)

1. 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, รจ necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puรฒ essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonchรฉ le comunicazioni dellโ€™avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

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Articolo 30.

(Modifiche alla disciplina della societร  a responsabilitร  limitata semplificata)

1. Al comma 2 dellโ€™articolo 2463-bis Codice Civile, dopo le parole ยซdeve essere redatto per atto pubblicoยป sono aggiunte le parole ยซo per scrittura privataยป.

2. Al medesimo articolo 2463-bis Codice Civile, dopo il comma 5, รจ aggiunto il seguente:

ยซ5-bis. Se lโ€™atto costitutivo รจ redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizione presso lโ€™ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione รจ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dallโ€™articolo 2329, numero 3).ยป.

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Articolo 31.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di societร  a responsabilitร  limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalitร  di cui allโ€™articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga allโ€™articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente a norma dellโ€™articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga allโ€™articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 28 dicembre 2000, n. 340, ed 17allโ€™articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano lโ€™obbligo dellโ€™atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle societร  semplici, firmati digitalmente a norma dellโ€™articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato puรฒ avvalersi dellโ€™assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza allโ€™esecuzione dellโ€™adempimento, attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato ed allegato alla domanda.

4. Lโ€™atto di rappresentanza di cui al comma 3 puรฒ essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie dโ€™affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati, accreditati presso la Camera di commercio, presso cui effettuano lโ€™adempimento, tramite la modulistica dโ€™accreditamento approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere lโ€™accreditamento necessario ai sensi del comma 4, i soggetti richiedenti non devono essere interdetti inabilitati, o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di societร , associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attivitร  commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come confluiti nellโ€™articolo 86, commi 2 e 5, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le agenzie per le imprese di cui allโ€™articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le Camere di commercio che ricadono nellโ€™ambito territoriale per il quale lโ€™agenzia ha ottenuto lโ€™accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, a norma dellโ€™articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. I soggetti che si servono dellโ€™agenzia per le imprese, rilasciano lโ€™atto di rappresentanza in forma olografa, e lโ€™atto รจ conservato dallโ€™agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che lโ€™adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi possono delegare, con atto sottoscritto con firma autografa, a norma dellโ€™articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno di essi, un qualunque membro allโ€™esecuzione dellโ€™adempimento stesso. Lโ€™atto di conferimento di rappresentanza รจ, trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente a norma dellโ€™articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

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Articolo 32.

(Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attivitร  professionali)

1. In applicazione dellโ€™articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima (legge n. 266 del 1997) , tra soggetti privati e societร  di ingegneria, costituite in forma di societร  di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di societร  cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.โ€

2. Il comma 2 dellโ€™articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 รจ abrogato

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