Nuovo tentativo di sottrazione di competenze notarili

Dopo la legge sulla concorrenza si torna a parlare di attribuzione di competenze, storicamente notarili, ad altre categorie; questa volta il pretesto è quello della semplificazione.

La proposta è contenuta in un emendamento all’articolo 18 (emendamento 18.017 – a firma della Relatrice Ruocco) del disegno di legge che reca il titolo: “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale” ed è classificato con il n. 1074 degli atti della Camera dei Deputati.

L’emendamento recita testualmente:”Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente: Art. 18-bis. (Modifica dell’articolo 2556 del Codice civile)
1. Al secondo comma dell’articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata, l’autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell’atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all’Albo circondariale degli avvocati ed all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».”

Come ci informa CNN Notizie, immediata è stata le reazione del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato che, partecipando alla seconda riunione del “Tavolo tecnico per la riforma della professione notarile” che si è tenuta il 4 aprile scorso, ha manifestato il suo disagio nel dover partecipare ad un tavolo [organizzato da un organo dello Stato – n.d.r.] che ha come punto di partenza il “riconoscimento della centralità del ruolo del notaio nell’attuale sistema paese”, mentre in parlamento [altro organo dello Stato – n.d.r.] si “mira a sottrarne competenze, minando quella medesima pubblica funzione di cui si riconosce la decisiva importanza”.

Da altra fonte (Eutecno.info – quotidiano del commercialista – articolo a firma Savino Gallo del 5 aprile) si apprende che il governo ha espresso parere negativo sull’emendamento. Una delle motivazioni sarebbe la disparità di trattamento tra professionisti che condividono medesime competenze, che deriverebbe dalla mancata estensione ad alcuni soggetti dei divieti, dei vicoli e delle garanzie [tra le quali l’acquisizione della specializzazione e, soprattutto, la posizione super partes – n.d.r.] che la legge notarile impone all’agire del notaio a tutela di tutte le parti interessate.

Forse è utile ricordare la Sentenza 22-28 Maggio 1987 n. 202 della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture)” la quale prevedeva il patrocinio daventi alle preture anche da parte di notai. 

La principale motivazione addotta è che: “né la qualifica professionale (notaio) né il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essi [patrocinatori – n.d.r.] richiesti possono assicurare quell’indispensabile vaglio di specifica idoneità tecnica all’esercizio della professione forense che solo l’esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all’abilitazione ad una attività professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire.”

È lecito ritenere che il principio sia applicabile a parti invertite.


AGGIORNAMENTO. L’emendamento è stato ritirato, dopo il parere contrario del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del Ministero della Giustizia e quello negativo del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiriciclaggio. Ma la vicenda non finisce qui; poiché l’emendamentonon non è stato votato in commissione potrà essere ripresentato in aula e tutto è rimandato a quella sede.

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