Regolamento dei Congressi Nazionali

Testo approvato dall’Assemblea plenaria del 53° Congresso Nazionale del Notariato – Roma, 10 novembre 2018.

 – IL CONGRESSO –

Art.1

  1. Il Congresso Nazionale del notariato ha luogo ogni anno ed è indetto dal Consiglio Nazionale.
  2. Hanno diritto di partecipare al Congresso i notai in esercizio e in pensione, nonché i vincitori di concorso in attesa di nomina.

– SCOPO DEL CONGRESSO –

Art.2

Il Congresso è l’assise del notariato, dedicato alla trattazione e discussione degli indirizzi generali del Notariato e ha lo scopo di promuovere:

  • la tutela e valorizzazione della professione notarile;
  • la discussione in materia di previdenza e assistenza della Categoria;
  • la partecipazione dei notai al dibattito sugli argomenti di interesse per la categoria;
  • la trattazione delle problematiche concernenti la politica del Notariato;
  • l’elaborazione di proposte di riforma nell’interesse precipuo della tutela dei diritti dei cittadini e dei rapporti giuridici ed economici.

– ORGANI DEL CONGRESSO –

Art.3

  1. Sono organi del Congresso:
  2. il Comitato Ordinatore;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Consiglio di Presidenza;
  5. l’Assemblea.

–  IL COMITATO ORDINATORE –

Art.4

  1. Il Comitato Ordinatore dei Congressi ha sede in Roma presso il Consiglio Nazionale del Notariato.
  2. Il Comitato Ordinatore è organo permanente preposto a sovrintendere alla organizzazione di tutti i Congressi Nazionali della Categoria.
  3. Esso è composto da:
  4. il Presidente ed il Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato;
  5. il Presidente ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato;
  6. due Consiglieri Nazionali nominati dal Consiglio Nazionale del Notariato;
  7. due componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato nominati dal Consiglio medesimo;
  8. i Presidenti (o loro delegati) delle organizzazioni nazionali aventi un numero di iscritti pari almeno al 10% dei notai in esercizio;
  9. il Presidente del precedente Congresso nazionale;
  10. il Presidente del Consiglio Notarile che ospita il Congresso successivo;
  11. l’ultimo ex Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato.
  12. Il Comitato Ordinatore, in occasione della prima riunione successiva al rinnovo dei membri di cui al successivo punto 5), convocata dal Presidente uscente, nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
  13. I componenti previsti alle lettere c) e d) del precedente punto 3) del presente articolo, devono essere designati dai rispettivi Organi ad ogni rinnovo del Consiglio Nazionale del Notariato e del Consiglio della Cassa Nazionale del Notariato, entro sessanta giorni dal formale insediamento dei due Organi.
  14. Il Comitato Ordinatore è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

Art.5

Il Comitato Ordinatore:

  1. fissa la data, la durata e la sede congressuale nei tempi necessari alle esigenze organizzative della sede prescelta e comunque entro trenta giorni dalla chiusura del Congresso precedente;
  2. fissa, d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato e con il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, il tema del Congresso e quello del Forum di cui all’art.15 del presente Regolamento;
  3. approva il programma particolareggiato di ciascun congresso;
  4. nomina, se del caso, un Comitato d’Onore;
  5. determina la quota di iscrizione da richiedere a ciascun partecipante al Congresso, eventualmente anche stabilendo che la partecipazione al congresso è gratuita;
  6. cura la distribuzione delle relazioni congressuali e degli atti congressuali;
  7. organizza il servizio stampa;
  8. provvede ad ogni altra incombenza che non sia demandata ad altri Organi del Congresso.

Art.6

  1. Il Comitato Ordinatore deve riunirsi entro quattro mesi dalla chiusura del Congresso per l’esame del bilancio consuntivo presentato dal Comitato Esecutivo ai fini dell’erogazione di eventuali contributi. Successivamente si riunisce almeno ogni quattro mesi e prima dell’inizio di ogni congresso.
    Alle sedute del Comitato Ordinatore possono essere invitati, a giudizio del Presidente, i notai parlamentari ed altre personalità.
    Il Comitato Ordinatore, nell’ultima seduta prima del Congresso, designa, fra i notai partecipanti, due Vice Presidenti del Congresso, un Segretario e altri due componenti, a formare il Consiglio di Presidenza di cui al successivo art.11.

– IL COMITATO ESECUTIVO –

Art.7

  1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Segretario del Comitato Ordinatore, dal Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e dal Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, o da loro delegati, dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da due notai del distretto nel quale si svolge il congresso. Il Comitato può cooptare altri notai, qualora ne ravvisi l’opportunità.
    Il Comitato ha sede in Roma presso il Consiglio Nazionale del Notariato e si avvale anche della struttura tecnica dello stesso; può nominare altresì un Comitato ristretto col compito di seguire localmente le varie fasi della organizzazione, e di riferire periodicamente al Comitato stesso.
  2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Comitato Ordinatore al Consiglio Notarile del Distretto ove trovasi la sede prescelta per il Congresso, il Presidente dello stesso convoca l’Assemblea del Collegio per la elezione dei due membri di sua competenza.
  3. La Presidenza del Comitato Esecutivo spetta al Presidente del Consiglio Notarile del Distretto ove si svolge il Congresso.
    Il Comitato Esecutivo nella sua prima riunione nomina i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.
  4. Il Comitato Esecutivo è ente autonomo, non pubblico.

Art.8

  1. Il Comitato Esecutivo cura:
  2. l’organizzazione del Congresso, elaborando il bilancio di previsione ed esponendo le spese e le fonti di finanziamento anche esterne. Il bilancio viene trasmesso al Comitato Ordinatore per le opportune valutazioni;
  3. la distribuzione ai partecipanti del materiale congressuale;
  4. i servizi di segreteria, tesoreria e organizzativi in genere, anche avvalendosi di imprese specializzate;
  5. gli inviti e l’ospitalità di autorità italiane e straniere, esterne e interne al notariato, sulla base dell’esperienza dei precedenti congressi e tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato e, per le autorità locali, del competente Consiglio Notarile.

Art.9

  1. Il Comitato Esecutivo provvede alle esigenze finanziarie del Congresso mediante i contributi ed ogni altro provento, contenendo le spese entro i limiti delle disponibilità preventivate.
    Al fine di far fronte alle esigenze organizzative, il Comitato può chiedere al Consiglio Nazionale anticipazioni sull’eventuale contributo che fosse stato deliberato dal Consiglio stesso sulla base del preventivo di spesa di cui all’art.8 lett. a).
    Entro il termine di tre mesi dalla chiusura del Congresso, deve presentare al Comitato Ordinatore il consuntivo delle entrate e delle uscite onde consentire l’esame di cui al precedente art.6.

Il Comitato Ordinatore esamina nei termini di cui all’art.6 il bilancio consuntivo e produce un parere al Consiglio Nazionale ai fini dell’erogazione del contributo.

– ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONI AL CONGRESSO-

Art.10

  1. Possono partecipare ai lavori e alle collaterali manifestazioni congressuali, secondo il programma elaborato dal Comitato Esecutivo, gli aventi diritto che si siano iscritti ed abbiano pagato la quota prevista.
  2. Non sono ammesse deleghe.
  3. Le relazioni dei Segretari del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato devono essere rese pubbliche alla categoria mediante invio a mezzo di posta elettronica a tutti i notai e mediante pubblicazione sulla Rete Unitaria del Notariato almeno 30 giorni prima della apertura del Congresso.
  4. La segreteria del Congresso è affidata alla segreteria del Comitato Esecutivo, che redige ed aggiorna l’elenco alfabetico dei congressisti.

– CONSIGLIO DI PRESIDENZA –

Art.11

  1. Il Presidente del Comitato Esecutivo assume, di diritto, la Presidenza del Congresso e, in caso di impedimento, è sostituito da uno dei Vice Presidenti.
  2. Il Presidente del Congresso e gli altri soggetti nominati ai sensi dell’art.6, comma 3, costituiscono il Consiglio di Presidenza.
  3. Parteciperanno ai lavori del Consiglio di Presidenza quali consulenti necessari, senza diritto di voto, i segretari del CNN e della Cassa Nazionale per gli argomenti di loro competenza.
  4. Non possono far parte del Consiglio di Presidenza i Consiglieri Nazionali del Notariato e i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato; qualora il Comitato Esecutivo sia formato a norma dell’art.16 n.3, lo stesso assumerà le funzioni di Consiglio di presidenza.

– SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO –

Art.12

  1. Il Congresso si svolge secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore ai sensi dell’art.5, lettera a), in via ordinaria come segue:
  2. CERIMONIA INAUGURALE: è dedicata al saluto e al discorso di apertura del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e al saluto del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, seguiti dagli interventi delle Autorità e degli ospiti presenti nell’ordine che è deciso dall’Ufficio di Presidenza, secondo le circostanze;
  3. ASSEMBLEA: dopo che il Consiglio di Presidenza abbia comunicato all’Assemblea la composizione del consiglio stesso ed indicato i Vice-Presidenti, che presiederanno i lavori assembleari sugli argomenti di politica del Notariato e di Previdenza e assistenza della categoria, l’Assemblea si apre con la relazione del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, seguita dalla relazione del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato e dagli interventi dei Presidenti delle Organizzazioni nazionali dei notai in esercizio rappresentati nel Comitato Ordinatore;
    il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, nei loro interventi, avranno cura di riferire all’Assemblea in ordine al recepimento delle indicazioni provenienti dal Congresso dell’anno precedente;
  4. PRESENTAZIONE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ED ORDINI DEL GIORNO: si passa, quindi, all’illustrazione delle eventuali proposte di modifica del presente regolamento e degli ordini del giorno presentati nei termini di cui all’art.13 lett.b) del presente regolamento; ciascuno dei presentatori avrà a disposizione il tempo fissato dal Consiglio di Presidenza e, comunque, non inferiore a tre e non superiore a dieci minuti;
  5. DIBATTITO ASSEMBLEARE: successivamente l’Assemblea passa alla trattazione degli argomenti di politica generale e previdenziale del Notariato, mediante l’intervento dei notai che ne abbiano fatto richiesta – con indicazione dell’argomento che intendono trattare – almeno cinque giorni prima dell’inizio del Congresso mediante e-mail al Consiglio di Presidenza (sulla casella di posta elettronica che dovrà essere messa a disposizione dal Comitato Ordinatore e comunicata ai notai mediante avviso pubblicato sul CNN Notizie o in altro modo idoneo sulla Rete Unitaria del Notariato almeno trenta giorni prima del Congresso).
    Il Consiglio di Presidenza stabilisce ordine e durata di detti interventi. E’ facoltà del Presidente dell’Assemblea, compatibilmente con il tempo a disposizione, consentire repliche.
    Fermo il diritto dei notai che ne abbiano fatto richiesta con le predette modalità di intervenire su qualunque argomento di politica del Notariato, il Comitato Ordinatore propone uno o più argomenti per il dibattito assembleare, comunicandolo alla categoria con mezzi telematici almeno trenta giorni prima dell’inizio del Congresso;
  6. TAVOLA ROTONDA ELETTORALE: nell’anno che precede le elezioni del Consiglio Nazionale del Notariato e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, si tiene una tavola rotonda per la presentazione delle candidature e l’illustrazione dei relativi programmi; a tal fine il Consiglio di Presidenza, sulla base delle richieste pervenute stabilisce le modalità di svolgimento della tavola rotonda durante la quale i notai che ne abbiano fatto richiesta possono presentare la propria candidatura al Consiglio Nazionale del Notariato o al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, illustrando le proprie idee e il proprio programma; il Consiglio di Presidenza può eventualmente stabilire le modalità e le tempistiche di interventi e quesiti da parte dell’Assemblea; le richieste di partecipare alla tavola rotonda devono pervenire almeno quindici giorni prima del congresso mediante e-mail indirizzata al Consiglio di Presidenza sulla casella di posta elettronica che dovrà essere messa a disposizione dal Comitato Ordinatore e comunicata ai notai, mediante avviso pubblicato sul CNN Notizie o in altro modo idoneo sulla Rete Unitaria del Notariato, almeno trenta giorni prima del Congresso
  7. FORUM: quando è previsto, il Comitato Ordinatore, d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, ne stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento;
  8. TAVOLA ROTONDA DEL NOTARIATO: Il Comitato Ordinatore, d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, quando lo ritenga opportuno, stabilisce l’argomento o gli argomenti e le modalità di svolgimento di una tavola rotonda per la discussione interna, invitando a parteciparvi Consiglieri Nazionali, Rappresentanti delle Organizzazioni nazionali notarili, Presidenti di Consigli Notarili Distrettuali, nonché notai che si siano distinti nello specifico ambito oggetto del dibattito;
  9. QUESTION TIME: nel quale Consiglio Nazionale e Cassa Nazionale rispondono ai quesiti dei notai.
    I notai che ne abbiano fatto richiesta, secondo le modalità infra indicate all’art. 13-bis, possono esporre il proprio specifico quesito, rispetto al quale la risposta è fornita da un Componente del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato, secondo la richiesta fatta dal notaio richiedente e la determinazione dell’Organo interpellato;
  10. DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DEGLI ORDINI DEL GIORNO: successivamente, di norma in un giorno seguente alle sessioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, l’assemblea passa alla discussione e votazione delle proposte di modifica del Regolamento e degli ordini del giorno di cui al successivo art.13; per ciascun ordine del giorno in discussione, il CNN o la Cassa potranno esprimere il loro parere, per competenza di materia, prima dell’apertura della discussione.
    La presentazione degli emendamenti è disciplinata dai successivi articoli 13 e 18.
    Nel caso in cui la sessione di cui alla precedente lettera d) abbia durata inferiore a quella prevista, il Consiglio di Presidenza può disporre che le sessioni dedicate alle votazioni abbiano inizio nella stessa giornata, anche subito dopo il temine della predetta sessione di “dibattito”;
  11. CONCLUSIONE DEL CONGRESSO: il Congresso si conclude con il discorso di chiusura del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

MODALITA’ DEI LAVORI –

– PRESENTAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DEGLI EMENDAMENTI –

Art.13

  1. La durata dei lavori dell’Assemblea e le date dello svolgimento della stessa sono stabiliti dal Comitato Ordinatore.
  2. L’ordine dei lavori di ciascuna sessione dell’Assemblea è stabilito dal Consiglio di Presidenza.
  3. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti.
  4. Gli ordini del giorno da sottoporre all’assemblea, il cui testo non potrà superare le trenta righe di sessanta battute, possono essere presentati:
  5. dal Consiglio di Presidenza (in qualsiasi momento, prima della conclusione dell’assemblea);
  6. da 10 o più notai iscritti al Congresso, dai Consigli notarili distrettuali, dai Comitati regionali e dalle Organizzazioni di cui all’art.4, lettera f), almeno quindici giorni prima dell’inizio del Congresso, mediante e-mail indirizzata al Consiglio di Presidenza sulla casella di posta elettronica che dovrà essere messa a disposizione dal Comitato Ordinatore e comunicata ai notai mediante avviso pubblicato sul CNN Notizie o in altro modo idoneo sulla Rete Unitaria del Notariato almeno trenta giorni prima del Congresso.
    Il Consiglio di Presidenza provvede a rendere pubblici gli ordini del giorno presentati almeno dieci giorni prima del congresso mediante pubblicazione sul CNN NOTIZIE nonché mediante pubblicazione in un link “SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE” sulla home page della Rete Unitaria del Notariato o con qualsiasi altro idoneo mezzo telematico; il testo di detti ordini del giorno sarà, inoltre, a disposizione dei congressisti al banco della registrazione; di detti ordini del giorno non sarà data lettura in assemblea (salvo che lo voglia fare il presentatore nel tempo a lui concesso o che tale lettura sia ritenuta necessaria dal Consiglio di Presidenza);
  7. da un numero di notai iscritti al Congresso non inferiore a 50, entro lo scadere della seconda ora successiva all’inizio della sessione assembleare di cui all’art.12 lettera i); detti ordini del giorno sono ammessi solo se relativi ad argomenti che siano stati oggetto dei lavori del Congresso e, in particolare, del dibattito di cui all’art.12, lettera d), della tavola rotonda sul notariato o del Forum.
    Il rappresentante dei presentatori avrà a disposizione il tempo fissato dal Consiglio di Presidenza e, comunque, non più di 10 minuti per l’illustrazione dell’ordine del giorno all’assemblea.
  8. Quando l’ordine del giorno è presentato da notai, questi, a pena di inammissibilità, indicano il nome del loro rappresentante, il quale è tenuto ad illustrarlo all’assemblea ed ha, altresì, facoltà di ritirare l’ordine del giorno, prima che lo stesso sia stato messo in votazione.
    Il Consiglio di Presidenza –prima dell’inizio della sessione di discussione e votazione, di cui all’art.12 lettera i)– valuta l’ammissibilità degli ordini del giorno già pervenuti, li coordina e ne stabilisce l’ordine di trattazione, rispettando la seguente regola:
    gli ordini del giorno presentati nei termini di cui alla superiore lettera b) del presente articolo saranno trattati con priorità rispetto a quelli presentati ai sensi della lettera c) del presente articolo. Questi ultimi, invece, saranno trattati secondo il loro ordine di presentazione.
    Il Consiglio di Presidenza, qualora non intenda ammettere la discussione di un ordine del giorno, deve consultare il rappresentante dei presentatori.
  9. Gli emendamenti agli ordini del giorno possono essere presentati entro il momento in cui gli stessi sono posti in discussione; è ammessa, peraltro, la presentazione di emendamenti anche durante la discussione stessa, purché prima che venga dichiarata aperta la votazione, qualora gli stessi siano sottoscritti da almeno dieci notai.
  10. Il Consiglio di Presidenza sottopone al voto assembleare gli ordini del giorno trattati, al termine del dibattito relativo a ciascuno di essi, nel testo risultante dagli emendamenti discussi e approvati precedentemente nell’ordine di presentazione.

– PRESENTAZIONE DEI QUESITI –

Art.13-bis

  1. I quesiti, da sottoporre ad un Componente del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato competente per materia durante il Question Time, il cui testo non può eccedere le trenta righe di sessanta battute, possono essere presentati da almeno 25 notai iscritti al Congresso, dai Consigli notarili distrettuali, dai Comitati regionali e dalle Organizzazioni notarili di cui all’art.4, lettera f), almeno quindici giorni prima dell’inizio del Congresso, mediante e-mail indirizzata al Consiglio di Presidenza sulla casella di posta elettronica che dovrà essere messa a disposizione dal Comitato Ordinatore e comunicata ai notai, mediante avviso pubblicato sul CNN Notizie o in altro modo idoneo sulla Rete Unitaria del Notariato, almeno trenta giorni prima del Congresso.
    Il Consiglio di Presidenza provvede a rendere pubblici i quesiti presentati almeno dieci giorni prima del congresso mediante pubblicazione sul CNN NOTIZIE nonché mediante pubblicazione in un link “SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE” sulla home page della Rete Unitaria del Notariato o con qualsiasi altro idoneo mezzo telematico; di detti quesiti sarà data lettura in assemblea.
  2. Quando il quesito è presentato da notai, questi, a pena di inammissibilità, indicano il nome del loro rappresentante, il quale è tenuto a leggerlo ed illustrarlo all’assemblea, in un tempo non superiore a 2 minuti.
    Il Consiglio di Presidenza – prima dell’inizio della sessione di Question Time, di cui all’art.12 lettera h) – valuta l’ammissibilità dei quesiti pervenuti, li coordina e ne stabilisce l’ordine di esposizione.
    Il Consiglio di Presidenza, qualora non intenda ammettere l’esposizione di un quesito, deve consultare il rappresentante dei presentatori.

Art.14

L’Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno 1/5 degli iscritti al Congresso ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Gli astenuti concorrono alla determinazione del quorum costitutivo; gli stessi non sono consideranti votanti e, pertanto, non sono conteggiati al fine della determinazione del quorum deliberativo.

La durata, l’ordine e i modi degli interventi ed il sistema di votazione sono determinati di volta in volta da chi presiede l’Assemblea.

– FORUM –

Art.15

Salvo che il Comitato ordinatore, d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato ed il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, abbia stabilito che non venga svolto, in ogni Congresso avrà/avranno luogo uno o più Forum per la proiezione all’esterno di argomenti che interessino la classe notarile, con la partecipazione di studiosi e personalità del mondo accademico, istituzionale e del lavoro.

– CONGRESSO STRAORDINARIO –

Art.16

  1. Il Consiglio Nazionale del Notariato può, per temi di particolare urgenza o importanza, indire un Congresso straordinario.
  2. Il Consiglio Nazionale del Notariato deve altresì convocare il Congresso straordinario quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, limitatamente ad argomenti di suo interesse, o da almeno un quinto dei notai in esercizio con indicazione delle materie da trattare.
  3. Per l’organizzazione dei Congressi straordinari, il Comitato Esecutivo è composto esclusivamente dal Presidente, dal Segretario e da due membri del Comitato Ordinatore designati dallo stesso. Ne fanno parte altresì i Presidenti del Consiglio Nazionale del Notariato e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.

– ESITO DEL CONGRESSO –

Art.17

  1. Il Consiglio Nazionale del Notariato, nelle prime riunioni successive alla chiusura del Congresso, dedica una o più sessioni alla valutazione delle argomentazioni, delle problematiche e delle proposte emerse in sede congressuale, nonché allo specifico esame degli ordini del giorno approvati. Le determinazioni del Consiglio Nazionale del Notariato sono rese note alla categoria mediante pubblicazione sul CNN Notizie di specifica comunicazione, nonché in ogni altro modo ritenuto idoneo.
  2. Nella relazione del Segretario del Consiglio Nazionale del Notariato, di cui all’art.10 del presente regolamento, un apposito capitolo sarà dedicato alla trattazione di quanto operato dal Consiglio Nazionale sulla base dei voti congressuali.
  3. Con le stesse modalità il Consiglio di Amministrazione della Cassa provvede in relazione ai voti congressuali di sua competenza.
  4. I voti congressuali non sono vincolanti per il Consiglio Nazionale del Notariato e per il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato.

– MODIFICHE AL REGOLAMENTO –

Art.18

  1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate:
  • dal Consiglio Nazionale del Notariato;
  • dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato;
  • dal Comitato Ordinatore;
  • da almeno 100 notai in esercizio.

Le proposte di modifica devono pervenire al Comitato Ordinatore non meno di 90 giorni prima dell’inizio del Congresso.

Le proposte di modifica saranno tempestivamente diffuse alla Categoria, anche a mezzo PEC, nonché mediante pubblicazione -almeno quindici giorni prima del Congresso- sul CNN NOTIZIE ed in un link “SPECIALE CONGRESSO NAZIONALE” sulla home page della Rete Unitaria del Notariato.

Le proposte di modifica, previa illustrazione delle stesse da parte di un rappresentante dei presentatori, devono essere messe in discussione e votate, nella sessione assembleare di cui all’art.12 lettera f), con priorità rispetto agli ordini del giorno e sono approvate con la presenza di almeno 1/4 degli iscritti al Congresso e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le eventuali astensioni sono conteggiate in conformità all’art.14.

Le proposte di modifica possono essere oggetto di emendamenti presentati anche durante la discussione, sottoscritti da almeno venti notai.

Le modifiche approvate hanno effetto dal primo Congresso successivo.

2019_regolamento_congressi.pdf

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