Statuto

Lo Statuto ASNNIP approvato nell’Assemblea del 23 ottobre 2020 sostituendo integralmente il precedente.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTAI IN PENSIONE

Art. 1- Costituzione e Sede

[1] L’Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione (A.S.N.N.I.P.) costituita nel 1954, ha sede in Roma, Via Flaminia n. 160.

Art. 2 – Scopo

[1] L’Associazione ha carattere sindacale ed ha lo scopo di rappresentare e difendere gli interessi dei notai pensionati e degli altri titolari di pensione notarile.

[2] A tale fine:

  • rappresenta i pensionati nei confronti della Cassa Nazionale del Notariato e, ai sensi di quanto disposto dalla legge 27 giugno 1991 n. 220, designa, tra coloro che ne hanno dato la disponibilità i notai in pensione che ritiene idonei per la nomina nel Consiglio di Amministrazione della Cassa medesima;
  • mantiene contatti con il Parlamento, con il Governo, con i Ministeri, con le forze politiche, con gli organi del notariato anche allo scopo di fornire agli associati tempestive informazioni;
  • partecipa ai Congressi ed alle altre manifestazioni notarili con propri rappresentanti;
  • assume tutte le iniziative, anche mediante ricorso alle autorità amministrative e giudiziarie, per la difesa degli interessi degli associati;
  • cura i rapporti con i notai in pensione componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato e con quelli nominati nell’Assemblea dei Rappresentanti.

Art. 3 – Durata

[1] L’Associazione rimane in vita finché non ne venga deliberato lo scioglimento con le modalità fissate nell’Art. 21 di questo Statuto.

Art. 4 – Associati

[1] Possono fare parte dell’Associazione, a loro domanda:

  • i notai in pensione;
  • i coniugi superstiti;
  • gli altri titolari di pensione notarile;
  • i notai in esercizio con non meno di venti anni di attività notarile.

Art. 5 – Doveri dell’associato

[1] Con l’iscrizione l’Associato assume l’obbligo di versare annualmente la quota associativa nell’entità e con le modalità stabilite tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti dell’associato

[1] L’Associato ha diritto:

  • di partecipare alle assemblee dell’Associazione;
  • di presentare domande, proposte ed iniziative utili all’Associazione;
  • di ricevere il Notiziario organo di stampa dell’Associazione;
  • di recedere dall’associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, fatta pervenire al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre.

[2] Il recesso ha effetto dall’anno solare successivo.

[3] In caso di recesso l’associato non ha diritto a rimborso della quota associativa relativa all’anno in corso, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Amministrazione

[1] Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario.

Art. 8 – Assemblea

[1] All’Assemblea possono partecipare tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea è convocata, dal Presidente dell’Associazione, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo.

[2] L’assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti all’ordine del giorno.

[3] In entrambi i casi essa è validamente costituita:

  • in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti;
  • in seconda convocazione, trascorsa un’ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti presenti in proprio o per delega.

[4] Si considerano altresì presenti i votanti per corrispondenza.

Art. 9 – Modalità di convocazione delle Assemblee

[1] La convocazione delle Assemblee è effettuata con avvisi individuali, contenenti l’ordine del giorno spediti a tutti gli aventi diritto di intervento, nel domicilio dichiarato da ciascuno, mediante posta ordinaria, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

[2] All’avviso vengono inoltre allegati:

  • la relazione del Presidente;
  • il bilancio con la relativa relazione;
  • la scheda di votazione vidimata dal Segretario dell’Associazione;
  • la delega al coniuge o ad altro associato per essere rappresentati in Assemblea vidimata dal Segretario dell’Associazione;
  • ogni altro documento ritenuto necessario per la corretta informazione degli associati.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

[1] L’Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di giugno di ogni anno per:

  • sentire la relazione del Presidente e quelle eventuali di altri Consiglieri sull’attività dell’Associazione nell’anno precedente;
  • approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente e, ove occorra, il bilancio preventivo dell’anno in corso;
  • nominare i membri del Consiglio Direttivo e ratificare eventuali cooptazioni;
  • dare indicazioni programmatiche al Consiglio Direttivo sull’azione di carattere generale o per specifiche materie che interessano la Categoria.

[2] Le deliberazioni vengono assunte, in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione a maggioranza dei votanti.

[3] L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 50 associati con l’indicazione degli argomenti da trattare.

[4] in quest’ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

[1] L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

[2] È convocata su delibera del Consiglio Direttivo quando lo si ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno il 20% degli associati in regola con il versamento della quota associativa con l’indicazione delle materie da trattare.

[3] In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro tre mesi dalla richiesta.

[4] In prima ed in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea

[1] Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea – con delega sottoscritta in calce alla scheda di votazione – dal coniuge, o da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo.

[2] Ciascun associato può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a dieci.

[3] Tutti gli associati, chiamati a votare sugli argomenti posti all’ordine del giorno – sia in Assemblea Ordinaria sia in quella Straordinaria – possono farlo anche a mezzo del servizio postale, avvalendosi per la votazione, dell’apposita scheda di votazione, di cui al precedente articolo 9.

[4] Le schede di votazione, recanti il voto espresso per corrispondenza, devono pervenire alla Segreteria dell’Associazione, prima dell’apertura delle Assemblea.

[5] Le schede pervenute oltre tale termine non sono valide.

[6] La votazione in aula assembleare, anche da parte dei delegati, avviene esclusivamente mediante deposito della scheda di cui al precedente articolo 9 e inserita nell’urna.

[7] L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea stessa; egli designa il Segretario che può essere persona anche estranea all’Associazione.

[8] L’Assemblea nomina la commissione di scrutinio composta di tre membri scelti fra i presenti. la quale provvede, in aula, allo spoglio delle schede di votazione e proclama i risultati della votazione che sono debitamente inseriti nel verbale dell’Assemblea.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

[1] Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri, dei quali almeno quattro Notai in pensione.
I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ordinaria, scelti tra gli associati: Notai in pensione, Notai in esercizio e titolari di pensione indiretta, in regola con il pagamento della quota associativa.

[2] Entro il mese di aprile, l’associato che intende candidarsi al Consiglio Direttivo deve far pervenire la propria candidatura alla Segreteria dell’Associazione mediante comunicazione scritta.

[3] I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

[4] In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, sempre che non comporti il venir meno della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo può, in loro sostituzione, cooptare altri consiglieri scelti tra gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa.

[5] La nomina così effettuata deve essere portata per ratifica alla prima assemblea convocata successivamente alla cooptazione.

[6] Il consigliere così cooptato resta in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il sostituito.

[7] I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive sono considerati dimissionari.

[8] Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

[9] Il Consiglio può, inoltre, nominare commissioni temporanee, i cui componenti vengono scelti tra i consiglieri stessi o tecnici esterni o anche comitati esecutivi costituiti da componenti scelti tra i suoi membri determinandone la composizione la durata ed i poteri.

[10] Le cariche, anche delle commissioni, sono gratuite; a tutti i partecipanti alle riunioni spetta solo il rimborso delle spese nei limiti stabiliti tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio

[1] Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede dell’Associazione, ma può riunirsi anche altrove, almeno tre volte l’anno, su convocazione del Presidente, il quale stabilisce il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

[2] La convocazione è disposta con avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio del destinatario, reso noto all’Associazione.

[3] Ciascun avente diritto di intervento può autorizzare l’invio dell’avviso anche con altro mezzo (e-mail, fax, ecc.). In tal caso la convocazione è valida anche se effettuata con il mezzo così designato.

[4] In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma o con diverso mezzo, anche telematico (fax, posta elettronica, comunicazione telefonica od altro) purché tutti gli aventi diritto di intervento ne vengano informati almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

[5] La convocazione, si ritiene validamente effettuata, qualunque sia il mezzo adoperato, quando, comunque, risulti che gli aventi diritto sono stati tempestivamente informati della data ora e luogo della convocazione e dell’ordine del giorno.

[6] Alle riunioni del Consiglio possono partecipare su invito del Presidente e senza diritto di voto, i Presidenti Emeriti, il Direttore del Notiziario, un componente della redazione del portale e, ove invitati, i Notai in pensione componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato e i Notai in pensione facenti parte dell’Assemblea dei delegati.

[7] Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

[8] La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica; la riunione è verbalizzata dal Segretario dell’Associazione di cui al punto 8 dell’Art. 13, in caso di sua assenza o impedimento da altro Consigliere o da altra persona, anche non facente parte del Consiglio, indicata dalla presidenza. Il verbale è approvato nella riunione successiva ed a tal fine è trasmesso, a cura della segreteria, a tutti gli intervenuti, unitamente alla relativa convocazione.

Art. 14 bis – Partecipazione in via telematica

[1] L’avviso di convocazione può contenere l’autorizzazione ad intervenire alle riunioni del Consiglio, anche mediante collegamento telematico.

[2] In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovino simultaneamente il presidente ed il segretario i quali, per la specifica ricorrenza possono essere designati, a maggioranza, dai partecipanti, in deroga al precedente comma 8 dell’art. 14.

[3] Il Consiglio determina, con apposito regolamento, le modalità di svolgimento della riunione, cui partecipano consiglieri collegati con tale mezzo.

Art. 15 – Poteri del Consiglio

[1] Spetta al Consiglio:

  • dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
  • deliberare in ordine a tutte le iniziative ed attività dell’Associazione;
  • deliberare sull’ammissione, esclusione e riammissione degli associati;
  • deliberare l’ammontare della quota associativa per le diverse categorie di iscritti;
  • deliberare spese ed acquisti;
  • nominare e revocare dipendenti;
  • nominare il Direttore del Notiziario, fissando il relativo compenso, e revocarlo;
  • nominare i componenti della redazione del portale internet;
  • chiedere, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, il riconoscimento giuridico dell’Associazione;
  • designare i notai in pensione idonei per la nomina nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato ed in altre cariche degli Organi del Notariato;
  • svolgere ogni attività in difesa dell’Associazione e dei suoi diritti, deliberando, se del caso, azioni giudiziarie ed amministrative con la nomina di avvocati e procuratori, consulenti tecnici ed attuariali senza limitazione alcuna.

Art. 16 – Presidente

[1] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei confronti di persone fisiche che giuridiche, Enti, Ministeri, Autorità amministrative e giudiziarie, senza limitazione alcuna, potendo in caso di urgenza assumere anche i poteri del Consiglio al quale sottoporrà successivamente il suo operato per la ratifica.

[2] Egli riferisce all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo nell’anno precedente. In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri vengono esercitati con pari facoltà dal Vice Presidente.

[3] In caso di assenza, impedimento o cessazione, per qualsiasi motivo del Presidente, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice Presidente fino alla scadenza del termine del mandato già conferito al Presidente cessato od impedito.

[4] Nell’ipotesi prevista dal comma precedente le funzioni del Vice Presidente sono svolte – per il periodo interinale – dal Segretario o, in alternativa, dal Tesoriere.

[5] Per la ricostituzione numerica del Consiglio Direttivo, si applicheranno le norme dettate dal precedente art. 13).

[6] Il presidente cessato dalla carica assume la qualifica di Presidente Emerito.

Art. 17 – Tesoriere

[1] Il Tesoriere ha la rappresentanza dell’Associazione in relazione a tutte le operazioni occorrenti per l’apertura, chiusura e movimentazione di conti correnti, depositi bancari e per qualsiasi altra operazione bancaria.

[2] Egli effettua i pagamenti disposti dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente, nonché le altre spese ordinarie.

[3] In casi di particolare urgenza il Presidente può disorre i pagamenti da portare per ratifica al primo Consiglio Direttivo, successivo.

Art. 18 – Segretario

[1] Il Segretario verbalizza le riunione del Consiglio Direttivo, provvede alle comunicazioni dirette agli associati, ed alla conservazione della documentazione dell’Associazione.

Art. 19 – Organi di comunicazione

[1] Sono organi di informazione degli associati:

  • il “Notiziario”;
  • il sito internet.

Art. 20 – Fondi dell’Associazione

[1] L’Associazione provvede alle proprie necessità con i contributi annuali degli associati.

Art. 21 – Scioglimento dell’Associazione

[1] Lo scioglimento dell’Associazione con la destinazione di eventuali attività residue, è deliberato dagli associati, mediante Assemblea straordinaria a norma dell’art. 11.

Art. 22 – Riferimento alle norme sulle associazioni

[1] Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme in vigore per le associazioni.