Breve rassegna di previdenza

In questa fase della legislatura vi sono alcuni provvedimenti di recente approvazione e altri in corso di elaborazione, che interessano la previdenza dei Notai, sui quali è opportuno fare qualche riflessione.

  

LEGGE DI STABILITA’ (N. 232/2017)

 

A. La Legge art. 1 commi 88-89-90-91-96-97-99  contiene agevolazioni fiscali e   altre disposizioni relative alle Casse di Previdenza dei Professionisti per investimenti a lungo termine.

La relazione alla legge precisa quanto segue:

“I commi 88-99 prevedono la detassazione per i  redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali nel limite del 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

I commi 88 e 89 consentono agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, in:

  1. azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
  2. azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – Sicav, Società di investimento a capitale fisso – Sicaf, Fondi di investimento alternativi – FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

Il comma 90 stabilisce che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti da imposizione, sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR).

Il comma 91 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 89 devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Il comma 96 dispone la soppressione del credito d’imposta per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 91 a 94).

Il comma 97 attribuisce alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

La segnalazione è effettuata ai fini della nomina da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. A tal fine è modificato l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il quale prevede, inoltre, che sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

Il comma 99 stabilisce che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (nuovo comma 9-bis, dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005)”.

La disposizione relativa agli investimenti agevolati è stata richiamata e illustrata nel recente convegno di “Itinerari Previdenziali” (15 Marzo 2017) al quale hanno partecipato esponenti delle Istituzioni (il Vice Ministro Morando, l’On.le Di Gioia) e esponenti del mondo previdenziale (Presidenti di Casse, Presidenti di Assoprevidenza, di Assofondipensione e Fondapi),  ed è stato anche riaffermato l’intento del Governo di invitare le Casse a impegnare parte del proprio patrimonio in investimenti in economia reale in Italia; sul punto non vi è ancora convergenza di vedute soprattutto per quanto attiene ai profili di rischio e di redditività, atteso che è stata esclusa ogni garanzia dello Stato. In proposito si richiama anche la circolare n. prot. 1127 del 20 marzo 2017 che prevede la richiesta da parte di COVIP di informazioni aggiuntive rispetto il passato anche per monitorare se, e in che entità, le casse di previdenza stanno rispondendo all’appello del Governo di investire nel sistema Paese.

Nel convegno si  è anche rilevato che questa fase di tassi estremamente bassi (era del tasso “0”) – in cui la gestione dei patrimoni finanziari incontra grandi difficoltà, con la concomitante crisi nel comparto immobiliare e in generale con la complessità dei problemi previdenziali – ha ancora una volta evidenziato la necessità di una riflessione sulla introduzione di requisiti di preparazione specifica dei componenti degli organi di governance degli enti di previdenza (tema ripreso dal progetto di legge sulle casse di cui si parlerà più avanti).

 

B. La legge di stabilità 2017 art. 1 commi 195, 196, 197, 198 ha altresì stabilito il cumulo gratuito delle posizioni contributive anche per i liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse e ha modificato i requisiti per l’accesso al cumulo dei periodi contributivi ai fini pensionistici.

La relazione alla legge precisa quanto segue:

“Il cumulo gratuito costituisce una terza soluzione che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione, già previsto nel nostro ordinamento dall’art. 1 commi da 239 a 248 legge 24/12/2014 N. 228.

Il comma 195 opera una revisione dei requisiti per l’accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch’essa gratuita) i periodi contributivi danno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell’istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.

La novella di cui alla lettera a) del comma 195 sopprime la condizione (ai fini dell’accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico ed estende l’istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato.

La novella di cui alla lettera b) introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendentemente dall’età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all’istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto)”.

In base al comma 195 b) sembra che il cumulo sia utilizzabile anche per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.

La cumulabilità può ovviamente operare in due sensi:

  • o nei confronti di coloro che dopo essere stati iscritti alle casse dei liberi professionisti sono divenuti lavoratori dipendenti iscritti all’INPS;
  • o al contrario nei confronti di coloro che dopo essere stati lavoratori dipendenti iscritti all’INPS sono diventati liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse.

Quest’ultima ipotesi è più complessa perché interferisce con i regolamenti autonomi delle singole Casse e può comportare significative deviazioni rispetto alle regole stabilite per il diritto alla pensione.

La Cassa del Notariato dovrà verificare quanti soggetti tra i suoi iscritti potrebbero valersi della cumulabilità essendo stati iscritti, e avendo versati i relativi contributi, in altre forme di previdenza obbligatoria.

La nuova norma non  ha  sufficientemente valutato l’impatto sui bilanci delle Casse private, qualora  queste fossero chiamate a pagare assegni pensionistici in anticipo rispetto a quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

Ancora una volta si verificherebbe una indebita ingerenza rispetto all’autonomia regolamentare e di gestione delle Casse.

Si resta in attesa che l’INPS emetta una apposita circolare contenente le istruzioni per applicare il cumulo gratuito ai professionisti iscritti delle Casse di Previdenza.

 

IL DISEGNO DI LEGGE SULLA CONCORRENZA

Il disegno di legge sulla concorrenza (Senato D.D.L. N. 2085) è di iniziativa del Ministero Industria Sviluppo Economia (MISE) ora retto dal Ministro Calenda che ne ha preannunciato il passaggio alla Camera e l’approvazione entro il mese di aprile.

Come è stato più volte ricordato il D.D.L. prevede una modifica dell’art. 4 della Legge Notarile stabilendo:

 “Art. 4 Il numero e la residenza dei Notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della Giustizia emanato, uditi i Consigli Notarili e le Corti d’Appello, tenendo conto della popolazione, dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.”

Come conseguenza di questa previsione il numero dei Notai potrebbe salire addirittura oltre 10.000 (oggi siamo ancora per numero e residenza a N. 4.879 mentre  in Tabella numero e residenza sono N. 6279) ed è facile sin d’ora prevedere che, in assenza di un riferimento ad un criterio  economico (è stato abolito  il riferimento al reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000,00 Euro di Repertorio)  e quindi alla possibilità di una attribuzione di sedi remunerative, vi saranno notevoli difficoltà per i Notai in esercizio e ancora maggiori per il nostro sistema previdenziale.

Il nostro Bilancio Attuariale con proiezioni a cinquant’anni deve, per legge, essere costruito avendo riferimento al numero dei notai previsti in tabella e non con riguardo al numero effettivo dei Notai; rimanendo stabile l’importo repertoriale nazionale (e il gettito contributivo), il Bilancio Attuariale a cinquant’anni anni evidenzierà, con dati molto negativi, la insostenibilità di equilibrio dei conti della Cassa e imporrà una seria riconsiderazione del nostro sistema previdenziale.              

Faccio rilevare che il secondo comma dell’art. 4 non è stato modificato e stabilisce “La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’Appello e i Consigli Notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità”. Approvata la legge non si può sapere in quale termine il Ministero di Giustizia potrà procedere alla revisione della tabella: se allo scadere dei dieci anni dall’ultima revisione o entro un termine più breve.

Secondo le ultime notizie pervenute dal calendario dei lavori del Senato l’esame in Aula dovrebbe iniziare il 5 aprile. Stupisce e preoccupa che in provvedimenti così rilevanti per la struttura e la funzione del Notariato il Ministro di Giustizia non intervenga direttamente trattandosi di materia che per legge appartiene alla sua competenza in quanto il Ministro esercita sui Notai “l’alta vigilanza”.

Mentre l’art. 4 prevede che sia il Ministro di Giustizia con proprio decreto a stabilire numero e residenza dei Notai per ogni distretto questa competenza viene oggi esercitata dal MISE non solo al di fuori di una precisa ripartizione istituzionale ma anche al di fuori di una valutazione sulla struttura e organizzazione della pubblica funzione rispetto al conseguimento di finalità (in primis la certezza dei rapporti giuridici) che sono costituzionalmente tutelate, riducendo ogni criterio a quello meramente economico del prezzo della prestazione di cui si ricerca il massimo ribasso prescindendo da ogni riflessione sul livello qualitativo della prestazione e sulla tenuta del sistema notariato.

Non abbiamo imparato nulla dai massimi ribassi applicati agli appalti? Non viene il dubbio che la logica dei massimi ribassi porti, come qualcuno ha già osservato, al massimo ribasso applicato alla società con la mancanza di qualità e degrado?

I tempi sono ormai stretti ma auspico che i nostri Organi Istituzionali si impegnino al massimo possibile e si facciano ascoltare perché si possa almeno reintrodurre nella determinazione del numero dei Notai un criterio economico  analogo a quello già preesistente.

 

IL DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE) SUGLI INVESTIMENTI E ASSET PATRIMONIALI DELLE CASSE

Il decreto previsto dall’art. 14 comma 3 dal Decreto Legge 6/7/2011 N. 98 (convertito nella Legge 15/7/2011 N. 111) che ha avuto il parere definitivo del Consiglio di Stato N. 517 in data 24/02/2016 ma non è ancora stato approvato.

Il decreto è ancora all’esame del MISE. Il decreto chiesto da tempo dalle Casse prevede nel testo disponibile – tra altre disposizioni pure assai rilevanti e che saranno in futuro oggetto di un esame più approfondito – che le Casse investano le proprie disponibilità complessive in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e non possono avere più del 30% del totale delle disponibilità complessive dell’Ente, investito in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi. Gli investimenti diretti in beni immobili e in diritti reali immobiliari devono essere contenuti entro il 20% del patrimonio dell’Ente;

La bozza di decreto prevede che le Casse approvino annualmente un prospetto recante l’esposizione delle attività detenute a valori correnti.

Stranamente il decreto destinato a dare indicazioni e regole molto importanti per la gestione delle Casse a dettare linee di indirizzo assai utili sulle politiche di investimento non è ancora stato approvato mentre l’analogo decreto, relativo a criteri e limiti di investimento dei fondi pensione (Previdenza Complementare), è stato già approvato (Decreto 2 Settembre 2014 G.U. 13/11/2014 N. 166).

 

TESTO UNICO DI RIFORMA DELLE CASSE PREVIDENZIALI

L’Onorevole  Lello DI GIOIA, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali, presente al Convegno di Itinerari Previdenziali, ha dichiarato che l’On.le Titti DI SALVO intende presentare un Testo Unico di riforma delle Casse Previdenziali sia del Dlgs 509 sia del Dlgs 103 elaborato dalla stessa Commissione Bicamerale di Controllo i cui aspetti più rilevanti sono:

ART. 2

……………..

3.Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurarsi il conseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica. Non possono usufruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretto o di altri ausili pubblici di carattere finanziario comunque denominati, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4.L’inclusione degli enti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, N. 311, è effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economico e non comporta il prodursi degli effetti previsti per gli enti aventi natura giuridica pubblica.                    

6.Gli enti hanno autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti nel presente Testo Unico.

ART. 3

  1. Sono enti di tipo monocategoriale quelli i cui iscritti appartengono ad un solo ordine o collegio professionale. Fatti salvi quelli di cui al successivo art. 20, non è consentita la costituzione di nuovi enti di tipo monocategoriale.
  2. Al Fine di consentire il riordino del settore, di favorire l’accrescimento della solidità economico – finanziaria degli enti e lo sviluppo di sinergie gestionali a tutela degli interessi degli iscritti, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente testo Unico gli enti di cui al comma 1 aventi un numero di iscritti inferiore a 60.000 deliberano l’accorpamento con altri enti, secondo criteri di riunione delle professionalità similari e tra loro professionalmente interconnesse.

………………………

ART. 5

1. I componenti degli organi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo statuto e dai regolamenti. La professionalità si considera sussistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata.

2. Allo scopo di assicurare l’economicità della gestione i consigli di amministrazione dell’ente sono costituiti, al massimo, da 5 componenti, compreso il Presidente;nel suo interno possono essere costituiti comitati consultivi, che possono avvalersi eventualmente di consulenti esterni.              

5.Il collegio sindacale è composto di 3 unità. In esso non possono essere nominati dipendenti delle Amministrazioni vigilanti.

ART. 9

1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli enti, negli interessi degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia tra gli enti, gestito dal ministero dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Ciascun ente riserva una quota delle risorse finanziarie gestite, quale partecipazione al Fondo di garanzia, nella misura stabilita con il decreto di cui all’6, comma 2.

Le quote sono accantonate nei Bilanci dei singoli enti e rimangono nella loro disponibilità sino all’eventuale utilizzo da parte del Fondo, disposto con provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 15

1. Gli iscritti godono del diritto ai trattamenti pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.                                                                

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica il sistema di calcolo contributivo, secondo le modalità di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo.

……………………..

ART. 16

1. In attuazione di quanto previsto al comma 6-bis dell’articolo del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti è armonizzata, a decorrere dal 2017 alla disciplina relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Ferma restano l’applicazione della tassazione IRES, ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle tassazioni sugli immobili ai sensi dell’art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli enti non si applica l’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed è consentita, in qualità di persone giuridiche di diritto privato, la deducibilità dell’IVA nei limiti generali previsti dalla vigente normativa.

…………………………….

Non ritengo che tale disegno di legge successivo al disegno di legge Damiano possa essere approvato entro la presente legislatura per la ristrettezza dei tempi.

Roma, lì 30 Marzo 2017

Paolo PEDRAZZOLI

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