Costituisce illecito disciplinare servirsi di procacciatore di affari

In materia di responsabilità civile dei notai, l’utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017.

Questo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza della II sezione Civile del 12 marzo 2019, n. 7016.

Il caso origina dal provvedimento di una Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina che ha comminato ad un notaio la sanzione disciplinare della sospensione, per averlo ritenuto responsabile:

  • della violazione dell’art 147, primo comma lettera a)1 della legge notarile per avere compromesso, con la propria condotta, la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, mediante scorretta redazione delle parcelle;
  • della violazione dell’art. 147, primo comma lettera b), della stessa legge, con riferimento all’art. 14 del codice deontologico per contestata concorrenza illecita;
  • della violazione dell’art, 147 sopra richiamato, primo comma, lettera c) per essersi servito dell’opera di procacciatori d’affari.

La violazione di cui al primo punto è consistita nel contabilizzare in parcella, sotto la voce “anticipazioni non imponibili” importi che tali non erano, con artificiosa riduzione dell’imponibile, con conseguente evasione delle imposte dirette e dell’Iva, con riduzione del costo della prestazione e, dunque, con alterazione della concorrenza nei confronti degli altri notai rispettosi delle regole della corretta fatturazione.

Quanto alla violazione di cui al terzo punto, è risultato che il notaio si serviva di una società di servizi (nei confronti della quale sono stati erogati compensi in percentuale superiore all’80% dell’intero fatturato) che effettuava uno stabile procacciamento di clientela comprendente, secondo le risultanze delle indagini, anche lo svolgimento di attività di competenza del notaio quali studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici e predisposizione delle minute dei contratti da stipulare.

In sede di appello la sospensione è stata confermata e, quindi, il notaio sanzionato ha presentato ricorso presso la Suprema Corte per la cassazione della sentenza impugnata, lamentando, per la parte che qui ci interessa, la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 147, primo comma, lett. c) legge notarile (nella sua versione novellata dalla legge n. 124 del 2017), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ” sostenendo “che la Corte distrettuale nel ritenere illecita la condotta del notaio che si serve dell’opera di procacciatori di clienti non avrebbe tenuto conto che in conseguenza della modifica del disposto dell’art. 147 primo comma lettera c) leg. not. operata dalla legge n. 124 del 2017, quella condotta non costituirebbe più illecito disciplinare.

La S.C. ha ritenuto infondato questo motivo di ricorso perché “perché l’art. 147, primo comma lett. c), così come modificato dalla legge n. 124del 2017 non ha escluso dagli illeciti disciplinari la condotta consistente nell’utilizzo da parte del notaio di procacciatori di clienti” ed anche perché, secondo giurisprudenza della Corte, “l’illecito disciplinare del professionista (…) è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all’incolpato”

Fin qui l’aspetto giuridico del caso; ma c’è l’aspetto pratico che, nell’osservatore ingenuo, suscita perplessità. A che vale darsi da fare, procacciarsi clienti per vie collaterali, lavorare forsennatamente, correre tutti i rischi professionali conseguenti che la fretta, necessariamente connessa all’eccessivo lavoro, porta con sé, per poi dover dirottare l’80% del proprio fatturato a società di servizi al fine di mantenere il trend lavorativo, senza parlare dei rischi fiscali. Dal restante 20% del fatturato bisogna ancora detrarre la contribuzione alla Cassa Nazionale del Notariato commisurata all’intero gettito repertoriale (salvo poi lamentarsi della sua insostenibilità) e l’Irpef probabilmente ancora con l’aliquota più alta, per ridurre la quale è necessario falsare le fatture nascondendo sotto la voce “Anticipazioni non imponibili” quote di compensi con uno dei trucchi più facili da scoprire. Non si parla dei costi di studio perché è presumibile che questi rientrino nell’80% versato alla società di servizi.

E quando il carosello sarà finito, con il raggiungimento dei limiti di età “che parrà di tal voglia”, forse resterà solo lo sconsolato volgersi indietro di leopardiana memoria.


1) Si riporta il testo (ad oggi vigente) del citato primo comma dell’art. 147 L.N.:
1. E’ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

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