La natura delle casse privatizzate nell’ordinanza della Corte di Cassazione

Con ordinanza (S.U.7645) del 01.04.2020, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha posto una parola di definitivo chiarimento relativamente agli aspetti pubblicistici degli enti di cui all’allegato A del D.Lgs 30 giugno 1994 n 509, tra i quali rientra anche la Cassa Nazionale del Notariato.

Come noto, con tale decreto legislativo, nell’ambito della delega conferita al Governo per riordinare e sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, era stata prevista la possibilità di privatizzare – nelle forme dell’associazione o della fondazione – gli enti che non usufruissero di finanziamenti pubblici, con garanzia di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti.

L’ordinanza della Suprema Corte, che si innesta in un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio e relativamente a citazione per danno all’erario di responsabili della Fondazione Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatrici (ENPAM) si basa e riconduce ad un’ampia disamina degli aspetti costituzionali, dottrinali, giurisprudenziali e della giustizia amministrativa pertinenti e approfondisce il concetto di pubblica amministrazione nella sua essenza e nella sua evoluzione nel diritto positivo.

Conclude la Suprema Corte, dall’approfondita analisi condotta, che la trasformazione che in enti di diritto privato rileva solo sul piano della gestione, perché l’Ente continua a perseguire finalità di pubblico interesse, occupandosi della previdenza integrativa (a contribuzione obbligatoria) degli associati, imponendo tassazione ed erogando un servizio pubblico di previdenza e assistenza. In tal senso, del resto, ricorda l’ordinanza, la Corte Costituzionale (sentenza n.7 del 2017) ha precisato che la variazione della forma giuridica dell’Ente non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali. Da parte sua, del resto, anche la legge 146/1990 sul diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali, annovera fra di essi quelli volti a garantire i diritti delle persone costituzionalmente tutelati, citando espressamente quelli dell’assistenza e della previdenza sociale (art. 38 della Cost.)

Dall’accurata disamina del concetto di pubblica amministrazione, trae la suprema Corte che le Casse vanno considerate pubbliche amministrazioni che si occupano dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia. Ricorda altresì che, secondo la giurisprudenza penale della Corte (Sentenza Sez.VI penale 17 febbraio 2016, n.23236), chi determina le scelte di un ente a carattere previdenziale riveste la qualifica di pubblico ufficiale perché la sua attività è esercizio della funzione pubblica inerente al miglior utilizzo di risorse al servizio previdenziale Conclude quindi l’ordinanza per la configurabilità del danno all’erario e per la giurisdizione della Corte dei Conti.

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