No ai passaggi di immobili trascritti senza un notaio

Non è trascrivibile nei Registri immobiliari l’accordo di negoziazione assistita autenticato dall’avvocato che preveda, come patto per la separazione coniugale, il trasferimento di diritti reali immobiliari da un coniuge all’altro.

È quanto deciso dalla Corte d’Appello di Trieste con ordinanza datata 30 maggio 2017 (numero 57 ) in riforma del decreto del Tribunale di Pordenone del 16 marzo 2017 (si veda Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2017).

Secondo la Corte d’Appello non è convincente l’interpretazione della normativa in materia effettuata dal Tribunale di Pordenone (gli articoli 5 e 6 del decreto legge numero 132/2014), in quanto fondata sul seguente erroneo sillogismo: se, ai sensi dell’articolo 2657 del Codice civile, sono trascrivibili, senza bisogno di autentica, gli atti dell’autorità giudiziaria, allora devono essere trascrivibili anche gli accordi assistiti.

In sostanza, i giudici di se­condo grado hanno osservato che la trascrivibilità dell’accordo di negoziazione è stata ritenuta legittima dal Tribunale non tanto perché l’autentica degli avvocati, che ne sono stati garanti, sia stata equiparata a quella dei pubblici ufficiali, ma per l’equiparazione dell’accordo agli altri provvedimenti che concludono l’iter della separazione innanzi all’autorità giurisdizionale, sia essa consensuale o contenziosa.

La Corte d’Appello sottolinea che la certificazione dell’autografia delle firme ha come unico fine la successiva trasmissione dell’accordo di negoziazione all’ufficiale dello Stato civile per i conseguenti adempimenti anagrafici; si deve viceversa escludere che analogo potere certificativo possa essere riconosciuto ai difensori ai fini delle trascrizioni immobiliari.

Proprio la particolarità della materia relativa alla trascrizione, e gli interessi di natura pubblica che ne caratterizzano la disciplina, non può consentire che una previsione dettata in modo non certo specifico, quale la semplice equiparazione tra l’accordo di negoziazione e i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione, possa essere interpretata come una deroga a un principio codicistico fondamentale del nostro ordinamento.

La legge infatti non conosce deroghe espresse alla regola della previa autentica delle scritture private ai fini della trascrizione a carattere privato.

La necessità di un controllo pubblico è principio essenziale e cardine del sistema della pubblicità immobiliare che non può consentire a soggetti privati, pur qualificati, ma certamente legati dal rapporto professionale alle parti che assistono e quindi privi del requisito della terzietà, di certificare con la propria sottoscrizione atti che poi devono trovare ingresso nel complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei diritti.

 

La notizia è ricavata da “No ai passaggi di immobili trascritti senza un notaio” di Elisabetta Smaniotto – Il Sole 24 Ore – 09/06/2017 pg. 35

2017_06_09_il_sole_24ore_prestazioni_professionali_gratuite_e_imposizione_fiscale.pdf

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