R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324

Modificazioni al R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239 , sulla Cassa nazionale del notariato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1924, n. 155. Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473.

Articolo 1

(Recava disposizioni relative agli onorari ormai superati).

Articolo 2

La quinta parte degli onorari spettanti ai notai per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati e una parte del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all’art. 24 della tariffa, fino a concorrenza di centesimi 50 per ogni atto, sono devoluti alla costituzione di una cassa nazionale del notariato per gli scopi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

La cassa ha sede in Roma, essa è un ente morale, può ricevere lasciti, donazioni e qualsiasi altra liberalità ed è pure autorizzata ad acquistare i locali per la propria sede.

Articolo 3.

La cassa nazionale del notariato ha per oggetto di corrispondere ai notai, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a complemento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell’anno , fino a raggiungere, con gli onorari medesimi, le seguenti cifre.

lire 5000 per i notai che abbiano fino a otto anni di effettivo esercizio;

lire 6000 per i notai che abbiano da otto a sedici anni di effettivo esercizio;

lire 7000 per i notai che abbiano da sedici a ventiquattro anni di effettivo esercizio;

lire 8000 per i notai che abbiano oltre ventiquattro anni di effettivo esercizio.

Agli effetti di questo articolo si calcolano solamente gli onorari spettanti a ciascun notaro per gli originali degli atti da esso ricevuti o autenticati, esclusa quella parte di essi, che, ai sensi del precedente art. 2, è devoluta alla cassa ed esclusi altresì i diritti accessori.

Qualora dopo avere provveduto alla integrazione degli onorari nei limiti sopra stabiliti, risultasse una eccedenza, questa sarà devoluta di anno in anno alla costituzione di una cassa pensioni a favore dei notai cessati dall’esercizio e delle loro famiglie, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia su proposta della commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato, che ne avrà l’amministrazione [1].

Alla costituzione di detta cassa i notai concorreranno inoltre con contributi speciali nella misura e con le modalità, da determinarsi, come sopra, con decreto ministeriale in relazione ai bisogni della cassa medesima.

Fino a che non sarà attivata la cassa pensioni, sarà provveduto ai notai cessati dall’esercizio e alle loro famiglie, con assegni da prelevarsi ogni anno sugli interessi delle somme destinate alla cassa pensioni nella misura e con le norme che saranno pure stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

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[1] Con sentenza 6-26 ottobre 1981, n. 179 (Gazz. Uff. 4 novembre 1981, n. 304) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall’esercizio e per le loro famiglie, debba esser corrisposto, ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all’esercizio delle funzioni notarili in virtù dell’art. 6, L. 16 febbraio 1913, n. 89, cessati dall’esercizio, ed alle loro famiglie.

Articolo 4.

L’assegno d’integrazione compete a tutti i notai che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l’anno precedente.

Ai notai che abbiano esercitato soltanto per una parte dell’anno, l’integrazione è concessa in ragione della durata dell’effettivo esercizio.

Questa limitazione non si applica però ai notai che fossero stati impediti dall’esercitare per malattie, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.

Articolo 5.

Non avranno diritto alla integrazione:

a) i notai sospesi o inabilitati, per tutto il tempo per cui dura la sospensione o la inabilitazione;

b) i notai per i quali la mancanza o l’insufficienza dei proventi professionali sia notoriamente da ascriversi ad abituale loro negligenza o ad altra causa comunque ad essi imputabile;

c) i notai che ritraggano da impieghi privati o pubblici, stipendi e assegni o che fruiscano di pensione, non di guerra, che uniti agli onorari notarili, raggiungano in complesso l’annuo reddito rispettivamente di lire 5000, 6000, 7000, 8000, a seconda degli anni di effettivo esercizio. Qualora queste cifre non siano raggiunte, sarà provveduto alla integrazione per la differenza.

I notai che, secondo l’art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell’assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920.

Articolo 6.

Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte degli onorari e dei diritti di repertorio devoluti alla cassa nazionale del notariato, a norma del precedente art. 2, sono affidati ai ricevitori del registro della residenza di ciascun notaio, e saranno effettuati secondo le prescrizioni della legge di registro e con l’osservanza altresì delle seguenti altre norme.

Per gli atti soggetti a registrazione i contributi dovuti alla cassa saranno riscossi contemporaneamente alla registrazione medesima e ne sarà data ricevuta dal ricevitore del registro sull’originale dell’atto, insieme con la tassa di registro e con le altre tasse da esso riscosse. A tale effetto il notaio apporrà sulla copia dell’atto presentato per la registrazione la distinta della quota degli onorari e dei diritti dovuti alla cassa. Sulle copie poi degli atti di pubblicazione dei testamenti aggiungerà anche, in base alle indicazioni, che avrà cura di procurarsi dalle parti, la dichiarazione del valore approssimativo dell’eredità, sul quale sarà liquidato il contributo dovuto alla cassa per l’onorario proporzionale previsto dall’art. 9 della tariffa.

Per gli atti non soggetti a registrazione la riscossione dei contributi medesimi avrà luogo in occasione del visto semestrale dei repertori prescritto dall’art. 116 della legge di registro, in base agli onorari indicati per ciascun atto nei repertori medesimi, sui quali sarà, dai ricevitori del registro, insieme col visto anzidetto, indicata la somma complessivamente riscossa.

Nella stessa occasione sarà pure provveduto, in base ad analoga distinta presentata dal notaio, alla riscossione dei contributi per gli atti di ultima volontà prima della loro pubblicazione.

Articolo 7.

Le penalità comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalità applicate sulle somme assegnate alla cassa nazionale del notariato e il relativo importo sarà devoluto alla cassa medesima.

Gli eventuali ricorsi contro l’operato del ricevitore del registro dovranno essere presentati nel termine perentorio di venti giorni dal seguito pagamento alla commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato, la quale deciderà su di essi inappellabilmente.

La commissione amministratrice potrà disporre ispezioni ai notai quando abbia motivo di dubitare dell’esatto adempimento delle norme stabilite in questo articolo.

Le norme contabili relative alle somme riscosse e versate per conto della cassa nazionale del notariato saranno stabilite di concerto fra i Ministri della giustizia e delle finanze e le verifiche saranno affidate agli ispettori del registro.

Articolo 8.

Le somme riscosse in ciascun mese dai ricevitori del registro per conto della cassa nazionale del notariato, prelevato l’aggio del 2 per cento, saranno, a cura dei ricevitori stessi, versate entro i primi dieci giorni del mese successivo con vaglia del tesoro alla cassa depositi e prestiti e accreditate ad uno speciale conto corrente a disposizione della commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato.

Detto conto corrente è fruttifero d’interesse al tasso stabilito per i depositi volontari, e sarà regolato alla fine di ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla cassa depositi e prestiti.

Articolo 9.

I notai, che trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare analoga domanda al consiglio notarile del distretto a cui appartengono, entro il mese di gennaio di ciascun anno per l’anno precedente.

Alla domanda dovrà essere unito un estratto autentico dei repertori notarili, tanto tra vivi che di ultima volontà, con l’indicazione del numero e della data di ogni atto da essi ricevuto e autenticato, della natura e del valore delle convenzioni in esso contenute o del valore presunto della eredità, se si tratta di atti di pubblicazione di testamenti, con l’indicazione altresì dei relativi onorari e del loro ammontare complessivo. Per il controllo di queste indicazioni il presidente del consiglio notarile potrà richiedere le opportune notizie, tanto all’archivio notarile, quanto ai ricevitori del registro e potrà anche invitare il notaio a produrre, per visione, gli originali degli atti, rettificando, se del caso, le indicazioni medesime, previo avviso al notaio interessato.

Il consiglio notarile, esaminate le domande, accertata per ciascun notaio l’esistenza delle condizioni prescritte e tenuto conto degli altri redditi eventualmente da esso goduti, secondo il disposto della lettera c) dell’art. 5, formula le sue proposte per l’integrazione degli onorari dei richiedenti, nei limiti prescritti dal precedente art. 3.

Le proposte dei consigli notarili saranno trasmesse entro il mese di marzo alla commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato, la quale, accertata la regolarità delle proposte medesime e avuto riguardo all’ammontare complessivo delle somme raccolte nell’anno, in base al conto che sarà ad essa rimesso dalla cassa depositi e prestiti, determina la misura della integrazione da assegnarsi a ciascun notaio, che ne abbia fatto domanda.

Il pagamento del relativo importo sarà eseguito col prelevamento dal conto corrente mediante mandati da emettersi dalla commissione amministratrice e da annettersi a pagamento da parte della cassa depositi e prestiti.

Articolo 10.

[La commissione amministratrice della cassa nazionale del notariato è composta:

a) dal direttore generale del notariato o da chi lo sostituisce a cui spetta la presidenza;

b) da tre membri nominati dal Ministro della giustizia e degli affari di culto tra i notai esercenti;

c) da altri tre membri nominati tra i notai esercenti dai collegi notarili del regno.

A questo effetto, dietro invito del presidente della commissione amministratrice anzidetta, si procederà nell’assemblea generale dei collegi, di cui all’art. 85, parte prima, della vigente legge notarile, alla designazione dei nomi proposti da ciascun collegio, intendendosi designati quelli che nell’assemblea avranno ottenuto un maggior numero di voti. I nomi dei designati, nel termine di quindici giorni da quello delle assemblee, saranno comunicati al presidente della commissione, che ne formerà la graduatoria in ragione del numero dei voti conseguiti. S’intenderanno eletti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s’intenderanno eletti i più anziani di età.

I commissari indicati alle lettere b) e c) durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti per il triennio successivo. Scaduto il secondo triennio non potranno essere nominati o rieletti se non a distanza di almeno un triennio.

I commissari uscenti resteranno in carica fino all’insediamento dei nuovi] [2].

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[2] L’art. 26, L. 27 giugno 1991, n. 220, ha, tra l’altro, abrogato l’art. 10 e il primo comma dell’art. 11 del presente decreto.

Articolo 11.

[Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente] [3].

Contro le decisioni della commissione, quando non si tratti dei casi previsti nell’art. 7, capoverso primo, è ammesso il ricorso al Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione data all’interessato con lettera raccomandata.

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[3] L’art. 26, L. 27 giugno 1991, n. 220, ha, tra l’altro, abrogato l’art. 10 e il primo comma dell’art. 11 del presente decreto.

Articolo 12.

Le quote di integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della cassa nazionale del notariato non sono cedibili né soggetti a sequestro o pignoramento [4].

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[4] La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio-2 giugno 1977, n. 105 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente art. 12, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall’art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Con altra sentenza 6 maggio 1987, n. 155 (Gazz. Uff. 20 maggio 1987, n. 21 – Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente art. 12, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall’art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180].

Articolo 13.

Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della cassa sono esenti da tassa di bollo o registro, salvi i ricorsi di cui agli artt. 7 e 11, che saranno stesi in bollo da lire 400.

Articolo 14.

La tassa annua imposta ai notai per supplire alle spese dei consigli notarili potrà essere, per deliberazione dei rispettivi collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall’ultimo comma dell’art. 93 della legge notarile e sarà ripartita fra tutti i notai del distretto in proporzione dell’ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti o autenticati nell’anno.

A tale effetto i conservatori degli archivi notarili dovranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, fornire ai rispettivi consigli la distinta degli onorari complessivamente percepiti da ciascun notaio nell’anno precedente desumendola dalle copie dei rispettivi repertori.

Articolo 15.

(Abrogato dall’art. 12, R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124).

Articolo 16.

Per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione se nel fatto imputato al notaio concorrano circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con l’ammenda da lire 800 a lire 4000.

Questa disposizione non è applicabile alla sospensione con la quale è punito il notaio che non adempia all’obbligo prescritto dall’art. 128 della legge notarile.

Articolo 17.

Con decreto del Ministro della giustizia saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto.

Articolo 18.

Ferme rimanendo le date di attuazione stabilite dal decreto-legge 9 novembre 1919, numero 2239, per le disposizioni di esso, non modificate dal presente decreto, nonché quelle di abrogazione dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1023, nella parte concernente la sospensione dei concorsi ai posti notarili e 29 aprile 1917, n. 879, sull’istituzione del fondo comune, le nuove disposizioni riguardanti il diritto all’assegno d’integrazione e la misura dell’assegno stesso s’intenderanno in vigore dal 1 gennaio 1922, e, in base ad esse, sarà fatta la liquidazione degli assegni per l’anno 1921.

Da tale ultima data cessa l’obbligo per i notai di corrispondere alla cassa il contributo stabilito dall’art. 8 del citato regio decreto e saranno loro rimborsate le somme, che a detto titolo essi avessero versate nell’anno 1922 per l’anno 1921.

Le disposizioni del precedente art. 10 andranno invece in vigore per la prima volta nell’anno 1924 e fino all’insediamento della nuova commissione amministratrice, resterà in carica quella attuale.

Articolo 19.

Il presente decreto sostituisce il regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

1923_0527_1324_rdl.pdf

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