Statuto della Cassa

Tutti gli articoli dello Statuto della Cassa Nazionale del Notariato.

Disponibile a seguire, in allegato (download) o sul sito della Cassa.

Art. 1

  1. La “Cassa Nazionale del Notariato” รจ una associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalitร  giuridica di diritto privato ai sensi dellโ€™articolo 12 del codice civile, cosรฌ trasformata in base allโ€™articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, di attuazione dellโ€™articolo 1, comma 33, lettera a), n. 4 della legge 27 dicembre 1993 n. 537.
  2. La Cassa Nazionale del Notariato svolge le attivitร  previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai, per la quale fu originariamente istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Art. 2

La Cassa Nazionale del Notariato ha sede in Roma, in Via Flaminia, n. 160/162.

Art. 3

La Cassa Nazionale del Notariato, ai sensi dellโ€™articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e di solidarietร  tra gli iscritti e, compatibilmente con le disponibilitร  di bilancio, svolge attivitร  di mutua assistenza.

Art. 4

  1. I compiti di previdenza e di solidarietร  tra gli iscritti sono:
    1. la corresponsione, a favore del Notaio che cessa dallโ€™esercizio, del trattamento di quiescenza:
      1. ordinario: per raggiungimento del limite di etร  e venti anni di esercizio; per inabilitร  assoluta e permanente a proseguire nellโ€™esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio effettivo e trentacinque anni di anzianitร  contributiva; dopo trenta anni di esercizio effettivo, al raggiungimento dei sessantasette anni di etร ;
      1. speciale: per inabilitร  permanente ed assoluta per lesioni o infermitร  causate dalla guerra; per infermitร  o lesioni dipendenti da fatti inerenti allโ€™esercizio della professione notarile o di attivitร  istituzionali ad essa inerenti;
    1. la corresponsione del trattamento di quiescenza riversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del Notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonchรฉ degli altri soggetti previsti dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    1. la liquidazione dellโ€™indennitร  di cessazione a favore del Notaio che cessa dallโ€™esercizio, quando lo stesso abbia diritto a pensione, ovvero del coniuge o dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, in mancanza, secondo le norme della successione legittima o testamentaria;
    1. la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nellโ€™anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato.
  2. La Cassa inoltre provvede al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

Art. 5

Le attivitร  di mutua assistenza possono essere:

  1. la concessione di contributi per lโ€™impianto dello studio al Notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico;
  2. la concessione di assegni di studio a favore dei figli del Notaio in esercizio o cessato;
  3. la corresponsione di sussidi a favore del Notaio cessato o in esercizio, ovvero, in mancanza, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
  4. la concessione di mutui al Notaio in esercizio per lโ€™acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
  5. la concessione di facilitazioni o di contributi per il pagamento di canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili ovvero degli altri organismi istituzionali o rappresentativi del notariato;
  6. la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali a favore degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge, in considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute costituzionalmente garantito.

Art. 6

Nellโ€™ambito degli scopi di previdenza, assistenza e solidarietร  tra gli iscritti, la Cassa puรฒ anche promuovere e gestire attivitร  integrative, con lโ€™osservanza delle norme di settore, utilizzando fondi speciali costituiti da contribuzioni integrative, obbligatorie soltanto per gli aderenti.

Art. 7

I compiti di previdenza e le attivitร  di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione โ€“ anche per quanto concerne eventuali ulteriori attivitร  previdenziali, sempre rivolte al perseguimento delle finalitร  di previdenza e di sicurezza sociale degli iscritti, nonchรฉ altre forme di assistenza โ€“ sono soggette alla procedura di cui allโ€™articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 8

  1. Il patrimonio della Cassa รจ costituito:
  2. dai beni mobili ed immobili di proprietร  dellโ€™Ente alla data della trasformazione. I beni facenti parte del patrimonio, con la loro valutazione attuale, sono descritti, anche ai fini del calcolo della riserva legale, nellโ€™elenco che si allega al presente statuto sotto il numero ยซ1ยป;
  3. dalle contribuzioni obbligatorie versate dai Notai in esercizio ai sensi dellโ€™articolo 9 del presente statuto e dalle somme di competenza della Cassa direttamente riscosse dagli Uffici del registro e dagli Archivi Notarili;
  4. da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.
  5. Al fine di garantire la continuitร  nellโ€™erogazione delle prestazioni, deve essere assicurata, ai sensi dellโ€™art. 1, comma 4, lettera ยซcยป del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, lโ€™esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualitร  delle pensioni in essere.

Art. 9

  1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali della Cassa Nazionale del Notariato, il Notaio รจ tenuto al versamento in favore della Cassa, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari.
  2. La misura della quota contributiva puรฒ essere variata dal Consiglio di amministrazione sulla base di bilancio tecnico. La relativa deliberazione รจ adottata ai sensi dellโ€™art. 19, comma 1, lettera ยซhยป del presente statuto.
  3. La quota di onorario di cui al comma 1 รจ liquidata dal Notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dellโ€™indicazione prevista dallโ€™articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata allโ€™Archivio Notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.
  4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento, nonchรฉ per la riscossione ed il versamento, da parte della Cassa, dei contributi dovuti dai Notai al Consiglio Nazionale del Notariato, si applicano rispettivamente lโ€™articolo 20 del citato regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, e le norme in esso richiamate, e lโ€™articolo 14 della legge 27 giugno 1991, n. 220.

Art. 10

  1. Associati alla Cassa sono tutti i Notai in esercizio, a far tempo e per effetto dalla prima iscrizione a ruolo e per tutta la durata dellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  notarile. Gli associati, in quanto Notai in esercizio, hanno lโ€™obbligo di versare i contributi e fruiscono delle provvidenze specificamente previste. In seguito allo scioglimento del rapporto associativo, non รจ ammessa in alcun caso la ripetizione dei contributi versati, nรฉ puรฒ essere vantata alcuna pretesa sul patrimonio dellโ€™Ente, indipendentemente dalla sussistenza del diritto a ricevere prestazioni connesse al trattamento di quiescenza.
  2. Iscritti alla Cassa, oltre gli associati, sono, in considerazione del precorso rapporto associativo e contributivo, i Notai in pensione.

Art. 11

Organi della Cassa Nazionale del Notariato sono:

  • lโ€™Assemblea plenaria;
  • lโ€™Assemblea dei rappresentanti;
  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Comitato esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei sindaci.

Art. 12

Lโ€™Assemblea plenaria รจ costituita da tutti gli associati. Lโ€™Assemblea plenaria, agendo separatamente per singole zone elettorali territorialmente distinte, elegge i componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti e i membri del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. Tutte le altre funzioni attribuite allโ€™assemblea dal presente statuto o dal codice civile sono esercitate dallโ€™Assemblea dei rappresentanti.

Art. 13

  1. Lโ€™Assemblea dei rappresentanti รจ costituita nel numero di componenti risultante dallโ€™applicazione del criterio di cui al successivo comma 2. I componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti sono eletti, contemporaneamente ai membri del Consiglio di amministrazione, tra gli associati di ogni singola zona elettorale dai Notai in esercizio della zona stessa.
  2. Per ciascuna delle zone elettorali, che sono elencate nella tabella Allegato ยซ2ยป al presente statuto, il numero dei componenti risulta dallโ€™applicazione del seguente prospetto, riferito al numero dei posti notarili assegnati, per la zona interessata, dalla tabella notarile vigente alla data del 31 dicembre dellโ€™anno precedente quello in cui le elezioni vengono indette:
    1. numero due componenti per i primi cento posti di tabella o frazione;
    1. un componente in piรน per ogni cento posti di tabella o frazione superiore a cinquanta, oltre i primi cento. Il numero di Notai in tabella per le singole zone alla data di adozione del presente statuto ed il rispettivo numero dei componenti lโ€™Assemblea dei rappresentanti, determinato mediante applicazione del prospetto riportato, sono indicati, a mero titolo esplicativo, nellโ€™Allegato ยซ3ยป al presente statuto.
  3. I componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
  4. Partecipano allโ€™Assemblea, con funzioni consultive, e senza diritto di voto sei Notai in pensione cooptati dallโ€™assemblea medesima ai sensi dellโ€™articolo 15 comma 5. Dei pensionati cooptati non si tiene conto ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi dellโ€™assemblea.

Art. 14

  1. Il Consiglio di amministrazione รจ composto di diciotto membri, di cui quindici โ€“ uno per ciascuna delle zone elettorali indicate nella tabella Allegato ยซ2ยป – eletti tra i Notai in esercizio con almeno dieci anni di anzianitร  e tre cooptati tra i Notai in pensione.
  2. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e non possono essere eletti o cooptati per piรน di due mandati consecutivi.

Art. 15

  1. Sia i componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti che i Notai in esercizio membri del Consiglio di amministrazione sono eletti, dai notai in esercizio delle rispettive zone, in unica data per tutte le zone elettorali.
  2. Le elezioni sono indette dal Presidente della Cassa.
  3. Le elezioni hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio, entro il mese di febbraio. Salvo casi eccezionali, le elezioni dei componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti e dei membri del Consiglio di amministrazione si svolgono contemporaneamente a quelle dei componenti del Consiglio Nazionale del Notariato. Il giorno delle elezioni รจ fissato, dโ€™intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, dal Presidente della Cassa, il quale ne dร  comunicazione almeno trenta giorni prima ai Presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Ciascun Notaio ha diritto di voto per lโ€™elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e per quella dei componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti. La votazione รจ segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle elezioni dei membri dei Consigli notarili. Nei casi di paritร  si considera eletto il Notaio con maggiore anzianitร  di esercizio. Completate le operazioni elettorali, i Presidenti dei Consigli notarili danno immediata comunicazione dei risultati al Presidente della Cassa mediante telegramma, e provvedono, entro i successivi dieci giorni, a trasmettere alla Cassa copia del relativo verbale.
  4. Il Presidente della Cassa, verificata lโ€™osservanza delle norme ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice, entro i successivi trenta giorni, la prima adunanza del Consiglio di amministrazione e dellโ€™Assemblea dei rappresentanti.
  5. Nellโ€™adunanza dellโ€™Assemblea dei rappresentanti di cui al comma 4 si procede alla nomina dei membri del Collegio dei sindaci, la cui elezione spetta allโ€™assemblea ai sensi dellโ€™art. 23, comma 1 del presente statuto. Si procede altresรฌ, sentite le organizzazioni sindacali dei Notai in pensione, alla nomina per cooptazione di sei Notai in pensione tra quelli a carico della Cassa. In caso di paritร  di voti si intende cooptato il Notaio con maggiore anzianitร  di esercizio nella professione. I pensionati cooptati durano in carica fino alla scadenza dellโ€™assemblea che li ha nominati.
  6. Nellโ€™adunanza del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4, presieduta dal consigliere con maggiore anzianitร  di esercizio, i membri eletti procedono allโ€™integrazione del consiglio mediante la nomina di tre Notai in pensione tra quelli a carico della Cassa, sentite le organizzazioni sindacali dei Notai in pensione.
  7. Il Presidente uscente provvede a comunicare ai tre Notai cooptati lโ€™avvenuta nomina e, senza indugio, convoca la prima adunanza plenaria del Consiglio di amministrazione per gli adempimenti di cui al successivo articolo 18. La presidenza dellโ€™adunanza รจ attribuita al consigliere con maggiore anzianitร  di esercizio, tra quelli eletti ai sensi del precedente comma 3.
  8. La carica di membro del Consiglio di amministrazione รจ incompatibile con quella di componente dellโ€™Assemblea dei rappresentanti e con quella di componente del Consiglio Nazionale del Notariato. Qualora un Notaio risulti eletto contemporaneamente membro del Consiglio di amministrazione e componente dellโ€™Assemblea dei rappresentanti, deve procedere, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta che allโ€™uopo gli sarร  rivolta dal Presidente della Cassa, ad esercitare il diritto di opzione comunicando la propria scelta alla Presidenza della Cassa; in mancanza si intenderร  prescelta la nomina a membro del Consiglio di amministrazione; in ogni caso nella carica non optata gli subentrerร  il primo dei non eletti nella relativa graduatoria.

Art. 16

  1. Il requisito della professionalitร  di cui allโ€™articolo 1, comma 4, lettera ยซbยป, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, รจ considerato esistente, attesa la natura dellโ€™attivitร  professionale della categoria notarile, e lโ€™esperienza connessa alla anzianitร  minima richiesta.
  2. Sono cause di ineleggibilitร  o di decadenza dalla carica di componente dellโ€™Assemblea dei rappresentanti o da quella di membro del Consiglio di amministrazione:
    1. avere subito negli ultimi cinque anni procedimento disciplinare, o sentenza penale definitiva, con irrogazione della sospensione dallโ€™attivitร  o della censura;
    1. avere subito condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
    1. essere controparte della Cassa in giudizi pendenti.
  3. In ogni caso si decade dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione o di componente dellโ€™Assemblea dei rappresentanti in conseguenza della cessazione dallโ€™esercizio delle funzioni notarili, ovvero per effetto di trasferimento ad altra zona elettorale.

Art. 17

  1. Lโ€™Assemblea dei rappresentanti ha le seguenti attribuzioni:
    1. delibera sulle modificazioni e le integrazioni allo statuto;
    1. esprime parere sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attivitร  di previdenza e di assistenza e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
    1. approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, il bilancio tecnico e il rendiconto annuale;
    1. delibera, con decisione definitiva motivata, su proposta del Consiglio di amministrazione, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai rendiconti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui allโ€™art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
    1. determina la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei sindaci;
    1. sceglie, su proposta del Consiglio di amministrazione, la societร  cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui allโ€™art. 26, comma 3 del presente statuto;
    1. nomina i componenti di propria competenza del Collegio dei sindaci, ai sensi dellโ€™art. 23, comma 1 del presente statuto e coopta i Notai in pensione a norma del precedente articolo 15, 5ยฐ comma;
    1. esprime parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di amministrazione.
  2. Le deliberazioni di cui alla lettera ยซaยป del comma 1 sono trasmesse, come richiesto dallโ€™articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale provvede allโ€™approvazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dellโ€™Economia e delle Finanze. Le deliberazioni di cui alla lettera ยซcยป del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui allโ€™articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  3. Lโ€™Assemblea dei rappresentanti รจ convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte lโ€™anno, rispettivamente entro il mese di giugno per lโ€™approvazione del rendiconto relativo allโ€™anno precedente ed entro il mese di dicembre, per lโ€™approvazione del bilancio preventivo e, eventualmente, del bilancio tecnico. La convocazione avviene a cura del Presidente della Cassa, mediante avviso contenente lโ€™indicazione del giorno, dellโ€™ora e del luogo dellโ€™adunanza nonchรฉ delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno venti giorni prima di quello fissato per lโ€™adunanza, e, in caso di urgenza, almeno dieci giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire lโ€™avvenuta ricezione. Le integrazioni dellโ€™ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dellโ€™adunanza.
  4. Lโ€™Assemblea dei rappresentanti deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessitร  o quando ne รจ fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei suoi componenti. In questo ultimo caso, se il Consiglio di amministrazione non vi provvede, la convocazione puรฒ essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma.
  5. Per tutte le assemblee lโ€™avviso di convocazione puรฒ prevedere anche la riunione in seconda convocazione.
  6. Lโ€™Assemblea dei rappresentanti si riunisce in Roma, salvo che il Consiglio di amministrazione non deliberi di convocarla in altro luogo.
  7. Lโ€™Assemblea dei rappresentanti รจ presieduta dal Presidente della Cassa, e provvede di volta in volta alla nomina di un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti. I membri del Consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire allโ€™assemblea, ma non hanno diritto di voto nelle deliberazioni, cosรฌ come il Presidente. Allโ€™assemblea hanno diritto di presenziare anche i sindaci.
  8. Per la validitร  della costituzione dellโ€™assemblea si applica la norma dellโ€™art. 21 del codice civile. Lโ€™assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per le modificazioni allo statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti lโ€™assemblea. Delle adunanze dellโ€™assemblea รจ redatto, a cura del segretario, verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.
  9. Non sono ammesse deleghe.
  10. Il diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari, nei casi previsti dalla legge, compete ai componenti dellโ€™assemblea rappresentativa assenti o dissenzienti, nonchรฉ al Consiglio di amministrazione, e deve essere esercitato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della deliberazione.
  11. Gli associati componenti dellโ€™Assemblea dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti dagli associati che nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati li seguono immediatamente. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
  12. I Notai in pensione cooptati nella Assemblea dei rappresentanti, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti dai Notai in pensione che, nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati nella procedura di cooptazione, li seguono immediatamente. Mancando nominativi nella graduatoria, anche per effetto di rinuncia, si procede a cooptazione per i posti vacanti nella prima assemblea. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 18

  1. Il Consiglio di amministrazione elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
  2. Per la nomina del Presidente e del Vice-Presidente รจ necessario, nelle prime due votazioni, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora nessuno dei consiglieri abbia conseguito, nelle prime due votazioni, la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
  3. I Notai in esercizio componenti del Consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti dai Notai in esercizio che nella graduatoria formata sulla base dei voti riportati li seguono immediatamente.
  4. I Notai in pensione, componenti del Consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti secondo la procedura prevista dallโ€™articolo 15, comma 6.
  5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 19

  1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
    1. svolge lโ€™attivitร  di amministrazione della Cassa, salvo che per le materie di competenza del Comitato esecutivo;
    1. determina le attivitร  assistenziali da espletare nel corso dellโ€™esercizio successivo, stabilendo, nei limiti delle disponibilitร  di bilancio, le somme da destinare rispettivamente alle stesse;
    1. delibera sul bilancio di previsione, sul bilancio tecnico e sul rendiconto annuale predisposti dal Comitato esecutivo e da sottoporre allโ€™approvazione della Assemblea dei rappresentanti;
    1. determina le variazioni del bilancio di previsione da sottoporre allโ€™Assemblea dei rappresentanti;
    1. si esprime sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai rendiconti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui allโ€™art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da sottoporre, per la decisione definitiva, alla Assemblea dei rappresentanti;
    1. delibera, previo parere consultivo dellโ€™Assemblea dei rappresentanti, sulle modificazioni e sulle integrazioni dei regolamenti riguardanti le attivitร  di previdenza e di assistenza;
    1. approva i regolamenti e adotta le deliberazioni riguardanti lโ€™organizzazione interna dellโ€™Ente;
    1. delibera, previo parere consultivo della Assemblea dei rappresentanti, sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
    1. decide sui ricorsi contro le deliberazioni del Comitato esecutivo;
    1. nomina il Direttore Generale e i dirigenti con contratto a tempo determinato;
    1. fissa la misura delle indennitร  spettanti ai componenti della Assemblea dei rappresentanti;
    1. esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti.
  2. Le deliberazioni di cui alle lettere ยซfยป e ยซhยป del comma 1 sono trasmesse, come richiesto dallโ€™articolo 3, comma 2 del citato decreto legislativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale provvede allโ€™approvazione, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dellโ€™Economia e delle Finanze.
  3. Il Consiglio di amministrazione puรฒ delegare in tutto o in parte le attribuzioni di cui alla lettera ยซaยป del comma 1 al Comitato esecutivo.

Art. 20

  1. Il Consiglio di amministrazione รจ convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente, mediante avviso contenente lโ€™indicazione del giorno, dellโ€™ora e del luogo dellโ€™adunanza, nonchรฉ delle materie da trattare.
  2. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.
  3. Lโ€™avviso deve essere inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per lโ€™adunanza e, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire lโ€™avvenuta ricezione. Le integrazioni dellโ€™ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni dallโ€™adunanza.
  4. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di amministrazione se ne รจ richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.
  5. Per la validitร  dellโ€™adunanza del Consiglio di amministrazione รจ necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.
  6. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di paritร  prevale il voto del Presidente.
  7. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Cassa puรฒ svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che:
    1. sia consentito al Presidente di accertare lโ€™identitร  e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dellโ€™adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    1. sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
    1. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti allโ€™ordine del giorno;
    1. il Presidente, il Segretario e altri otto componenti del Consiglio si trovino nello stesso luogo.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione detta ulteriori disposizioni per il funzionamento delle sedute in audio/video conferenza.

Art. 21

  1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione รจ il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato. Il Presidente ha la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
  2. In caso di necessitร  o urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento di competenza del Comitato esecutivo, compresi quelli di cui alla lettera ยซcยป del successivo art. 22, comma 2, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Comitato stesso.
  3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente รจ sostituito dal Vice โ€“ Presidente.

Art. 22

  1. Il Comitato esecutivo รจ composto dal Presidente e da quattro membri, eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione. Il Segretario del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di segretario del Comitato esecutivo, anche se non ne fa parte. Il Vice โ€“ Presidente, pur se non รจ componente del Comitato esecutivo, partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, salvo che non intervenga in sostituzione e con le funzioni del Presidente.
  2. Il Comitato esecutivo ha le seguenti attribuzioni:
    1. predispone i bilanci ed i rendiconti;
    1. esegue le delibere del Consiglio di amministrazione;
    1. adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima riunione;
    1. liquida le pensioni, lโ€™indennitร  di cessazione, gli assegni integrativi e, in genere, le prestazioni previdenziali di cui allโ€™art. 4 del presente statuto;
    1. determina e liquida le provvidenze assistenziali di cui allโ€™art. 5 del presente statuto;
    1. adotta delibere sulle altre materie delegate dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo esercita altresรฌ tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti.

  • Il Comitato esecutivo, nei limiti di legge, puรฒ delegare talune attribuzioni a propri componenti, anche con rappresentanza esterna. Per le materie delegate dal Consiglio di amministrazione, di cui alla lettera ยซfยป del comma 2, รจ necessaria lโ€™autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

  • Il Comitato esecutivo รจ convocato almeno una volta al mese dal Presidente, mediante avviso contenente lโ€™indicazione del giorno, dellโ€™ora e del luogo dellโ€™adunanza, nonchรฉ delle materie da trattare.
  • Le riunioni si tengono normalmente presso la sede della Cassa, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove.
  • Lโ€™avviso deve essere inviato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire lโ€™avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per lโ€™adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire lโ€™avvenuta ricezione.

Le integrazioni dellโ€™ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni dallโ€™adunanza. Anche in mancanza di convocazione, sono valide le riunioni del Comitato esecutivo quando sono presenti tutti i componenti ed i membri effettivi del Collegio sindacale.

  • Per la validitร  dellโ€™adunanza del Comitato esecutivo รจ necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
  • Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di paritร  prevale il voto del Presidente.
  • Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo รจ ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.
  • Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

Art. 23

  1. Il Collegio dei sindaci รจ composto di cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
    1. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della Giustizia, con funzioni di Presidente;
    1. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    1. un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dellโ€™Economia e delle Finanze;
    1. due membri effettivi e due supplenti nominati dalla Assemblea dei rappresentanti tra i Notai in esercizio, previa designazione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, anche tra i propri componenti, di un numero di candidati non inferiore a otto. La segnalazione dei nominativi da parte del Consiglio Nazionale del Notariato deve pervenire alla Cassa almeno sette giorni liberi prima della data di riunione dellโ€™assemblea di cui al comma 4 dellโ€™articolo 15. La nomina dei componenti del Collegio sindacale di competenza dellโ€™Assemblea avviene a maggioranza relativa.
  2. Il Collegio dei sindaci rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
  3. Il controllo sulla gestione della Cassa รจ esercitato dai sindaci, secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili. I sindaci intervengono alle sedute dellโ€™Assemblea dei rappresentanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Lโ€™assenza dei sindaci non pregiudica la validitร  delle adunanze e delle relative deliberazioni.

Al Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

  • Il rendiconto annuale della Cassa รจ altresรฌ sottoposto alla revisione contabile di cui allโ€™art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; lโ€™attivitร  gestionale e contabile della Cassa รจ soggetta infine alla vigilanza ministeriale con le modalitร  di cui allโ€™art. 3, comma 3 dello stesso decreto.

Art. 24

  1. Gli organi della Cassa scaduti o cessati restano in carica fino allโ€™insediamento dei nuovi organi nominati in sostituzione.
  2. Della composizione degli organi collegiali di cui agli articoli 14, 22 e 23 del presente statuto, della nomina del Presidente e delle altre cariche conferite in base allโ€™articolo 18, comma 1, nonchรฉ delle deleghe con rappresentanza esterna conferite ai sensi dellโ€™art. 22, comma 3 del presente statuto, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per lโ€™iscrizione nellโ€™albo speciale istituito con lโ€™articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 25

  1. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo รจ redatto, a cura del Segretario, verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, da sottoporre allโ€™approvazione degli organi medesimi nella riunione successiva.
  2. In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni vengono svolte da altro componete designato dagli intervenuti.
  3. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia e certificato conforme dal Segretario, dal Direttore Generale o da componenti degli organi collegiali allโ€™uopo designati dal Presidente.

Art. 26

  1. Lโ€™esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. A chiusura dellโ€™esercizio viene redatto a cura del Comitato esecutivo il rendiconto annuale, formato secondo le norme dettate dal codice civile per la redazione del bilancio delle societร  per azioni in quanto applicabili.
  3. Il rendiconto annuale รจ assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
  4. Entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto annuale relativo allโ€™anno precedente viene sottoposto alla approvazione dellโ€™Assemblea dei rappresentanti, come previsto dallโ€™articolo 17, comma 1, lettera ยซcยป, del presente statuto.
  5. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Comitato esecutivo cura la redazione del bilancio di previsione e, almeno ogni tre anni, del bilancio tecnico, secondo quanto previsto dallโ€™art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I suddetti documenti, dopo la delibera da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dellโ€™art. 19, comma 1, lettera ยซcยป del presente statuto, รจ sottoposto, entro il successivo mese di dicembre, allโ€™approvazione da parte dellโ€™Assemblea dei rappresentanti ai sensi dellโ€™art. 17, comma 1, lettera ยซcยป del presente statuto.
  6. Dopo lโ€™approvazione da parte dellโ€™Assemblea dei rappresentanti sia il bilancio preventivo e lโ€™eventuale bilancio tecnico, sia il rendiconto consuntivo, sono inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonchรฉ agli altri ministeri vigilanti, per gli effetti di cui allโ€™art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 27

  1. Il Direttore Generale della Cassa Nazionale del Notariato รจ assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Per la sua nomina o rimozione รจ necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.
  2. Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni:
    1. dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il funzionamento degli uffici della Cassa;
    1. svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;
    1. รจ Capo del personale, dispone circa la sua destinazione ai vari servizi e propone al Consiglio di amministrazione provvedimenti di promozione e di licenziamento;
    1. esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
    1. esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Comitato esecutivo o dal Consiglio di amministrazione.
  3. Il Direttore Generale, se richiesto dal Presidente, assiste alle riunione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
  4. Al Direttore Generale compete il potere di firma per lโ€™attribuzione di cui allโ€™articolo 25, comma 3 del presente statuto.

Art. 28

  1. La Cassa assicura e tutela il rispetto della trasparenza, in aderenza ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alle altre norme di legge in materia. Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti e con la categoria:
    1. Il Presidente โ€“ sentito il Consiglio di amministrazione โ€“ puรฒ indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze degli associati, cui hanno facoltร  di partecipare anche gli altri iscritti. In dette adunanze il Presidente della Cassa riferisce sullโ€™attivitร  dellโ€™Ente e puรฒ sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Possono essere altresรฌ indette adunanze separate per singole zone territoriali. Esse sono presiedute dal Presidente, dal Vice โ€“ Presidente, o dal componente del Consiglio di amministrazione eletto nella zona interessata.
    1. Il Consiglio di amministrazione trasmette annualmente a tutti gli iscritti, entro tre mesi dalla approvazione del rendiconto consuntivo, una relazione sullโ€™attivitร  della Cassa nellโ€™esercizio precedente.
    1. Nel regolamento รจ sancito il diritto degli iscritti โ€“ ed i relativi limiti e modalitร  di esercizio โ€“ di accedere a documenti e notizie in possesso della Cassa.
    1. Il Consiglio di amministrazione promuove i contatti ed asseconda le intese con il Consiglio Nazionale del Notariato, per un proficuo scambio di esperienze e di idee, anche con la costituzione di organismi di collegamento.
    1. Il Consiglio di amministrazione cura i rapporti con gli altri organismi istituzionali del notariato e con quelli rappresentativi di categoria.
  2. Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli iscritti possono essere attuate dal Consiglio di amministrazione mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio.

Art. 29

Con riferimento allโ€™art. 9, comma 1 del presente statuto, la misura della quota degli onorari che il Notaio in esercizio รจ tenuto a versare alla Cassa per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali, alla data di adozione del presente statuto รจ pari al venti per cento.

Art. 30

In tutti i casi in cui si verifichi la mancanza di componenti elettivi dellโ€™Assemblea dei rappresentanti o del Consiglio di amministrazione e non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo le norme del presente statuto, il Presidente della Cassa indice nuove elezioni nella zona interessata. Lโ€™eletto rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso. In caso di simultanee decadenze o di contestuali dimissioni dalla carica di almeno la metร  dei componenti di un organo collegiale, si procede al rinnovo dellโ€™intero organismo mediante elezioni.

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