Emendamenti all’art. 54 del Ddl Concorrenza

In questo articolo pubblichiamo i principali emendamenti presentati in aula al Senato al testo licenziato dalla 10° Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) segnalando la pericolosità di quelli sulla competenza funzionale.

 

Si riportano i seguenti emendamenti:

 

Sulla determinazione del numero e residenza dei notai

GAMBARO,  (AL – A) n. 54.200

Al comma 3, lettera a), dopo le parale: «tenendo conto della popolazione» inserire le seguenti: «dell’andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

 

Emendamenti analoghi sono stati presentati da:

GALIMBERTI: (FI – PDL), n. 54.304; MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA, (FI -PDL), n. 54.305; DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO, (SEL), n. 54.306; CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, (M5S) n. 54.307;

 

Sullo stesso argomento:

54.200 CASTALDI, GIROTTO, (M5S):

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «5.000 abitanti», con le seguenti: «3.500 abitanti».

 

Sulla competenza territoriale:

FINOCCHIARO, (PD) n. 54.312  

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell’articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza”;

2) al terzo comma, dopo le parole: “il notaro non può assentarsi dal distretto”, sono aggiunte le seguenti: “nei giorni in cui è obbligatoria l’assistenza personale alla propria sede”».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all’articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: “Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l’assistenza personale alla propria sede”».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) con la seguente: «c-bis) l’articolo 82, è sostituito dal seguente: “Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari”».

 

Emendamenti analoghi sono stati presentati da:

SUSTA,(PD) n. 54.313; CRIMI, (M5S), n. 54.314,e n. 54.315, 54317

 

Sullo stesso argomento:

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO, (SEL), n. 54.316:

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

 

Sulla competenza funzionale:

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO, (PD) n. 54.0.300

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

  1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all’imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile.
  2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.
  3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,

si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

  1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

 

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, (M5S), n 54.0.303

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

  1. L’avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell’Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L’avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L’autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell’avvocato con indicazione del luogo, della data e dell’ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l’avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L’autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L’avvocato deve essere certo dell’identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell’autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali L’autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all’iscrizione, all’annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall’articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all’autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.
  2. L’avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall’articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell’avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.
  3. La scrittura privata autenticata dall’avvocato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l’iscrizione, l’annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma l, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.
  4. Le scritture private autenticate dall’avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall’avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell’avvocato per l’attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell’attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell’atto autenticato».

 

Istituzione delle associazioni virtuali:

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, (M5S) n. 54.0.302:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

  1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:
  2. a) “associazione virtuale” una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un’associazione in modo virtuale, ossia mediante l’uso degli strumenti propri di internet. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito internet, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione online, posta elettronica, forum, piattaforme;
  3. b) “server” ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate “client”, che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer;
  4. c) internet service provider (ISP) ovvero “provider” una struttura commerciale o un’organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi internet, l’accesso a internet e la posta elettronica certificata.
  5. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis. – (Atto costitutivo delle associazioni virtuali). – La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell’atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all’articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2704”;

  1. b) all’articolo 16, primo comma, dopo la parola: “sede” sono inserite le seguenti: “ove prevista”;
  2. c) all’articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l’indirizzo internet dell’associazione e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell’associazione virtuale”;

  1. d) all’articolo 21, primo comma, la parola: “presenza” è sostituita dalla seguente: “partecipazione” e le parole: “degli intervenuti” sono sostituite dalle seguenti: “dei partecipanti”;
  2. e) all’articolo 21, secondo comma, la parola: “presenza” è sostituita dalla seguente: “partecipazione” e le parole: “dei presenti” sono sostituite dalle seguenti: “degli associati partecipanti”;
  3. f) all’articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il server dell’ISP, che fornisce il sito internet dell’associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il server dell’ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani”.

  1. All’articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il sito internet dell’associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani”.

  1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il sito internet dell’associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il server dell’ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa”;

  1. b) all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: “sede della persona giuridica” sono inserite le seguenti: “ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l’indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata”;
  2. c) all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: “trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie” sono aggiunte le seguenti: “ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell’indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata”.
  3. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) all’articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: “sede legale” sono inserite le seguenti: “ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l’indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata”;
  5. b) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: “sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l’indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata”;
  6. c) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: “il trasferimento della sede” sono inserite le seguenti: “ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell’indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata”.
  7. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: “i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata”, sono inserite le seguenti: “ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell’associazione virtuale e contenenti l’indirizzo internet dell’associazione e l’indirizzo di posta elettronica certificata”.
  8. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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