Termini di prescrizione e corrispondente assicurazione di responsabilità professionale per l’attività notarile: connubio imprescindibile per la tutela del cittadino.
La giurisprudenza, che è venuta affermandosi in tempi recenti, in controtendenza con i principi seguiti dalla Suprema Corte per oltre cinquanta anni, ritiene che il termine decennale della prescrizione decorra dal momento in cui il danno provocato è divenuto conoscibile al danneggiato.
Questo nuovo orientamento, ormai consolidatosi, in relazione all’attività professionale del notaio si sostanzia in una responsabilità praticamente sine die, perché si riferisce a danni c.d. lungolatenti.
Si tratta di una materia dai delicatissimi equilibri, in cui vengono a confrontarsi interessi diversi, comunque rispettabili.
Per quanto riguarda il profilo del danneggiato, è da ricordare che l’assicurazione obbligatoria collettiva a carico del Consiglio Nazionale del Notariato è diretta, in primo luogo, a garantire al cittadino una tutela rispetto ai danni derivanti dall’esercizio dell’attività notarile (art.19 della Legge Notarile “il Consiglio Nazionale provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’attività notarile, uniformi per tutti i notai …”).
“Esercizio dell’attività notarile”, dunque: parametro oggettivo, aldilà e al disopra dei singoli operatori, secondo una esigenza di parità cui si ricollega la preoccupazione istituzionale di assicurare al cittadino, anche in relazione al disposto dell’art. 3 della Costituzione e alla natura pubblica dell’attività notarile, la possibilità di un risarcimento che non dipenda da singole situazioni pro tempore del pubblico ufficiale (in servizio o in pensione), da difformità patrimoniali o mancanza di solvibilità del responsabile.
Al riguardo, anche la Suprema Corte non ha mancato in materia assicurativa (sentenza 22437/2018 SSUU) di evocare l’interesse “di natura superindividuale di una corretta allocazione dei costi sociali dell’illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell’incapienza patrimoniale del danneggiante”, qualora, quest’ultimo sia privo di “idonea” assicurazione”
Con queste premesse e allo stato attuale della materia, è conseguente l’esigenza che la copertura assicurativa di cui è chiamato responsabile il Consiglio Nazionale del Notariato, ovviamente con finanziamento interno e, quindi, a carico della categoria professionale, superi oggi per tutti i notai (e i loro eredi) le precedenti soluzioni che, in corrispondenza dell’indirizzo giurisprudenziale previgente (decorrenza della prescrizione dall’evento dannoso) limitavano la copertura alla cosiddetta postuma decennale, locuzione che aveva senso solo nell’ottica di un termine iniziale certo del decorso del periodo prescrizionale.
Per quanto riguarda il profilo del notaio, ne consegue una indiretta (ma provvida) tutela assicurativa, in considerazione del fatto che, come ricordato, non esistendo più termini certi di inizio della prescrizione, teoricamente la responsabilità professionale può protrarsi all’infinito. Tutto questo, volendo tralasciare, sul piano della responsabilità dei professionisti in generale:
– ogni considerazione sugli aspetti giuridico-fattuali, quali ad esempio, l’atteggiarsi della materia in relazione all’evolversi delle normative, sia per il verificarsi del danno, la sua conoscenza, la prova della mancata conoscenza, l’ammontare del nocumento apportato eccetera;
– ogni considerazione su quelle che potrebbero essere le conseguenze sull’assetto economico delle famiglie che potrebbero venire a perdere ogni elemento di certezza nell’oggi e nel domani e comunque restare limitate in ogni caso nella possibilità di poter contare su disponibilità ereditarie, se non pena il rischio del coinvolgimento di ogni bene personale;
– ogni considerazione sulla materia della certezza del diritto e degli assetti giuridico sociali sia relativamente ai singoli che al quadro generale della convivenza civile.
Sulla materia occorre dare atto al Consiglio Nazionale del Notariato di avere adottato soluzioni intese ad equilibrare l’interesse del cittadino e del professionista di buona fede.
Restano però da correggere, due, a nostro parere non giustificabili, difformità di trattamento, che risultano dall’attuale polizza collettiva:
la prima tra notai in esercizio, cui è consentito l’aumento del massimale assicurativo e la riduzione della franchigia, e notai in pensione e loro eredi ai quali ciò non è concesso, anche se questi ultimi non possono più produrre altri danni essendo soggetti solo ad una responsabilità “residua” che il decorso del tempo rende sempre meno probabile che venga invocata;
la seconda tra notai collocati in pensione durante la vigenza dell’attuale polizza, i quali godono di una copertura “postuma” illimitata e gli altri già in pensione al momento del suo perfezionamento ( e loro eredi) per i quali questa copertura illimitata non è prevista.
In tale materia l’ASNNIP è fortemente impegnata, come anche appare dalle lettere del suo Presidente agli organi competenti e già pubblicate su questo portale, inviate in relazione al rinnovo della polizza di responsabilità professionale per il periodo 2022-2024, attualmente in corso, e per gli anni a seguire.